Chiarimenti dalle Entrate per la compilazione della fattura elettronica e dell'esterometro

La Redazione
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27 Novembre 2020

L'Agenzia delle Entrate ha diffuso numerosi chiarimenti contenuti nella nuova Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro, pubblicata per fornire istruzioni sul corretto uso dei nuovi codici “TipoDocumento” e “Natura” (già utilizzabili dal 1° ottobre e obbligatori dal prossimo 1° gennaio 2021). La Guida, pubblicata il 23 novembre 2020, in contemporanea con una versione aggiornata delle specifiche tecniche (1.6.2), si apre con una utile tabella riepilogativa dei codici-tipo-documento e procede esaminando le modalità di compilazione dei diversi tipi di documenti.

L'Agenzia delle Entrate ha diffuso numerosi chiarimenti contenuti nella nuova Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro, pubblicata per fornire istruzioni sul corretto uso dei nuovi codici “TipoDocumento” e “Natura” (già utilizzabili dal 1° ottobre e obbligatori dal prossimo 1° gennaio 2021).

La Guida, pubblicata il 23 novembre 2020, in contemporanea con una versione aggiornata delle specifiche tecniche (1.6.2), si apre con una utile tabella riepilogativa dei codici-tipo-documento e procede esaminando le modalità di compilazione dei diversi tipi di documenti.

Tra i molti casi esaminati si segnalano quelli sull'integrazione delle fatture ricevute in reverse charge, interno o per acquisti dall'estero, con l'eventuale obbligo di trasmissione dell'esterometro.

Reverse charge (codici da TD16 a TD19)

Il cessionario o committente che riceva una fattura per un'operazione soggetta a reverse charge può procedere all'integrazione dell'IVA con documento elettronico utilizzando uno dei nuovi codici “TipoDocumento” da TD16 a TD19.

Se successivamente il cedente o prestatore, con riferimento alla medesima operazione, emette una nota di credito, il suddetto cessionario o committente potrebbe integrare la nota di credito ricevuta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SdI per l'integrazione della prima fattura ricevuta, indicando gli importi con segno negativo.

Esempio: un fornitore residente in uno Stato Ue ha emesso una fattura per una cessione intracomunitaria, per un importo, non imponibile, pari a 400 euro e il cliente italiano l'ha integrata elettronicamente utilizzando il codice TD18 e riportando, oltre al suddetto imponibile, un'imposta pari a 88 euro. Se il fornitore emette, successivamente, una nota di credito per un importo pari a 100 euro, il cessionario nazionale può, a sua volta, emettere un documento elettronico con codice TD18, evidenziando un imponibile di 100 euro e IVA per 22 euro, entrambi con segno negativo.

È stata inoltre evidenziata la facoltatività del reverse charge in formato elettronico. Ci si era infatti chiesti se l'introduzione dei nuovi codici “TipoDocumento” comportasse il conseguente obbligo di procedere all'integrazione delle fatture attraverso lo SdI.

Ebbene il cessionario o committente può continuare ad integrare manualmente il documento ricevuto, tuttavia l'operazione non potrà apparire nelle bozze precompilate dei registri IVA che verranno elaborati dal prossimo anno dall'AE. Proprio per questo motivo viene consigliato ai soggetti passivi che intendano avvalersi dei suddetti registri precompilati, di trasmettere i documenti integrati in formato elettronico entro la fine del mese indicato nel campo “Data” del file, che, nel caso di reverse charge “interno”, corrisponde alla data di ricezione o ad altra comunque ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.

Esterometro

Altro chiarimento concerne l'alternatività fra l'integrazione elettronica nel reverse charge “esterno” e la presentazione dell'esterometro (comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere a cui restano soggetti coloro che procedono ad integrare manualmente le fatture).

In pratica, l'utilizzo dei codici TD17 (integrazione o autofattura per acquisto di servizi dall'estero), TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari) o TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 DPR 633/72) consente di evitare la compilazione e relativa trasmissione dell'esterometro.

Nelle varie ipotesi di inversione contabile, il cessionario committente che utilizzi i codici citati, indica, nel campo 2.1.6 “DatiFattureCollegate”, l'identificativo “IdSdi”, attribuito dal Sistema di interscambio della fattura di riferimento.

Inoltre, nella compilazione del documento elettronico di integrazione delle fatture ricevute per acquisto di servizi dall'estero (codice TD17), il campo “Data” deve contenere:

  • la data di ricezione della fattura (o altra data che ricada nel mese di ricezione) nel caso in cui il documento di integrazione sia relativo ad acquisti di servizi intra Ue;
  • la data di effettuazione dell'operazione nell'ipotesi di emissione di autofattura per acquisto di servizi extra Ue (o acquisti da soggetti residenti nella Repubblica di San Marino o nella città del Vaticano).

Fonte: mementopiù