IMU 2020: saldo previsto per il 16 dicembre. Quali sono i contribuenti esclusi?
La Redazione
30 Novembre 2020
La scadenza del termine per il pagamento del saldo dell'IMU dovuta per l'anno in corso è sempre più vicina, appuntamento per il prossimo 16 dicembre. Quest'anno diverse novità, ma ciò che maggiormente interessa è la possibilità concessa ad alcune categorie di contribuenti di evitare il versamento dell'imposta.
La scadenza del termine per il pagamento del saldo dell'IMU dovuta per l'anno in corso è sempre più vicina, appuntamento per il prossimo 16 dicembre. Diverse novità, ma ciò che maggiormente interessa è la possibilità concessa ad alcune categorie di contribuenti di evitare il versamento dell'imposta.
Vediamo di seguito per quali immobili il saldo dell'IMU, a causa del Covid-19, non è previsto (art. 78 D.L. n. 104/2020 conv. in L. 126/2020, art. 9 D.L. n. 137/2020, art. 5 D.L. n. 149/2020):
gli immobili per i quali non è dovuta la prima rata (adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché quelli degli stabilimenti termali; rientranti in cat. D/2 - alberghi e pensioni, comprese le pertinenze - e quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; rientranti in cat. D, utilizzati da imprese che si occupano di allestire strutture espositive in fiere e manifestazioni);
rientranti in cat. D/3, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
in cui si esercitano determinate attività (indicate nell'Allegato 1 DL 137/2020: es. alberghi, bar, ristoranti, piscine, palestre, ecc.), a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; sono comprese le pertinenze. Se tali attività sono indicate anche nelle lettere precedenti, si può applicare indifferentemente quanto previsto in questa lettera o in quelle precedenti;
in cui si esercitano determinate attività (indicate nell'Allegato 2 DL 149/2020: es. grandi magazzini, alcuni commercianti al dettaglio, ecc.), a condizione che gli immobili siano ubicati in aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse) e che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; sono comprese le pertinenze. Se tali attività sono indicate anche nelle lettere precedenti, si può applicare indifferentemente quanto previsto in questa lettera o in quelle precedenti.
Specifichiamo che per il 2021 e 2022, previa autorizzazione della Commissione europea, per gli immobili rientranti in cat. D/3, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, i cui proprietari sono anche gestori delle attività ivi esercitate, non è dovuta l'IMU (art. 78 c. 3 e 4 D.L. n. 104/2020).
Per calcolare il saldo dell'IMU, bisognerà far riferimento alle aliquote (con eventuale conguaglio sulla prima rata) pubblicate sul sito internet del MEF al 28 ottobre di ciascun anno; in caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano le aliquote dell'anno precedente. (per il 2020, 16 novembre - art. 106 c. 3-bis D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020)
Ricordiamo, infine, che le esclusioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 (Com. Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e Com. Commissione europea 2 luglio 2020 C 218/3) (es. sono escluse le imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019, tranne le micro e piccole imprese che rispettano certe condizioni; l'importo complessivo non deve superare € 800.000 per impresa, ecc.). Tali condizioni e limiti non si applicano per gli immobili di cui alla lett. e.
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