Legge di Bilancio 2021: il ventaglio di interventi all'esame della Camera
03 Dicembre 2020
Premessa
Viviamo da anni, senza che i propugnatori di riforme se ne siano accorti, in un bicameralismo di facciata assai imperfetto di fatto. Sappiamo perciò che la manovra di bilancio 2021 per certo sarà di competenza pressoché esclusiva della Camera dei deputati e che dal testo della legge a suo tempo presentata al Parlamento sono già stati stralciati dal 20 novembre gli articoli 22, 30, 88, 95, 96 comma 4, 103, 104, 111, 112, 116, 117, 118, 129, 130 comma 2, 131, 136 commi 2 e 3, 138 comma 2, 151, 156, 169, 170, 175, 176, 178, 179, 182, 192, 202, 203 e 206. Necessità di brevità impone qui di rinviare semplicemente al testo originario per una verifica di quanto ritenuto fuori della sede appropriata. Al momento in cui scriviamo, dopo l'avvio alla Camera nella Commissione Bilancio dell'esame del D.d.L. e delle migliaia di emendamenti presentati, sappiamo che si giungerà all'approvazione di un testo quasi certamente con la questione di fiducia, che poi il Senato a sua volta approverà senza sostanziali modifiche; sono pertanto possibile modifiche anche significative di quanto qui ora ipotizziamo.
Fermandoci dunque alle misure fiscali, il disegno di legge contiene un ampio ventaglio di interventi.
È istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi, cui sono destinate altresì risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo. Ma una quota del Fondo non inferiore a 5.000 milioni e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata all'assegno universale e ai servizi alla famiglia, il che lascia dubitare di maggiori entrate permanenti, al momento rilevandosi cospicue uscite certe.
Tax compliance e adempimenti dei contribuenti
Si amplia la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento. Nel caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo e che non sia iniziata un'attività di controllo alla data di sottoscrizione dell'accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell'accordo ad annualità precedenti. Viene previsto, infine, che l'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante (articolo 196). Per i contribuenti minori, i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA sono allineati con quelli previsti per la liquidazione dell'imposta. Per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avverrà utilizzando il Sistema di Interscambio e sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere. Estesa al 2021 l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Prevista la semplificazione della predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, invieranno al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell'IRAP (articolo 197); per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto (articolo 198). Un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e si differisce l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 (articolo 199). Crediti d'imposta introdotti, prorogati, rimodulati o innovati
Tassazione sul lavoro e delle persone fisiche
Tassazione del settore dei trasporti
Si specificano i requisiti che consentono di evitare l'imposizione dell'IVA alle operazioni riguardanti la cessione di navi (articolo 127); in ragione delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, per il solo anno 2020 sono considerate compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, e che dunque godono del regime di non imponibilità IVA di specifiche operazioni, quelle che rispettavano tale requisito nel 2019 (articolo 128). Tassazione degli enti territoriali
Modifiche all'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), volte a escludere dall'applicazione della stessa le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni (articolo 155). Fiscalità ambientale
Viene previsto un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori) aventi sede nelle zone economiche ambientali - ZEA che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (articolo 139). Modifica della plastic tax, al fine tra l'altro di introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l'imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall'imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle dogane, differire al 1° luglio 2021 l'entrata in vigore dell'imposta. Inoltre, a decorrere dal 2021, si potrà usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente (articolo 189). È prevista anche la modifica della disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (c.d. sugar tax) estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e differendo la decorrenza al 1° luglio 2020 (articolo 190);
Assetto, finanziamento e compiti dell'amministrazione finanziaria
Rispetto all'assetto e finanziamento dell'Amministrazione finanziaria, sono previsti:
Accise e dogane
Giochi pubblici
Nel testo si legge di una possibile modifica della disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Modifica prevista anche per le misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback), chiarendo, tra l'altro, le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale (articolo 194). Nuovo termine per l'attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023. Il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 potrà essere effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. Il pagamento della quota residua per la copertura dell'intero ammontare del canone di proroga potrà avvenire con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022 (articolo 205). Imposte abrogate e modifiche
Sono abrogate le seguenti imposte:
Modifica disciplina IVA: L'articolo 108 modifica la disciplina delle operazioni escluse dal campo dell'IVA, ai fini della definizione della procedura d'infrazione n. 2008/2010, per violazione degli obblighi imposti dagli articoli 2, 9 della direttiva IVA (2006/112/CE).
Altre modifiche: Si rammenta che l'articolo 141 del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio) ha modificato la data di avvio della lotteria degli scontrini, spostandola al 1° gennaio 2021. Bibliografia
Per la redazione del presente schema si è tenuto conto del testo del disegno di legge, al momento denominato 2790-bis Camera dopo lo stralcio operato in data 20.11.2020 e della sintesi degli interventi del sito della Camera dei Deputati in https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-14365/legge-bilancio-2021-quadro-sintesi-degli-interventi Il Dossier dei servizi Studi e Bilancio di Camera e Senato è consultabile a partire dal link http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0014_vol_I.pdf?_1606985618651 Anche per questi testi, come per quelli cartacei o via web in circolazione, vale l'avvertenza che potranno essere anche considerevolmente modificati nel corso dell'iter parlamentare. |