Notifica andata a buon fine solo al secondo tentativo: nessuna scusa se l'indirizzo corretto PEC era noto
04 Dicembre 2020
Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25467/20, depositata il 12 novembre.
Una società finanziaria otteneva decreto ingiuntivo per la somma di oltre 24mila euro nei confronti del debitore. Quest'ultimo proponeva opposizione, ma il Tribunale ne dichiarava l'inammissibilità per tardività essendo stata notificata ad un indirizzo PEC errato. La Corte d'Appello confermava la decisione in quanto l'opponente non aveva provveduto ad un secondo tentativo di notifica entro un termine ragionevolmente contenuto. Inoltre, viene evidenziato che il secondo tentativo di notifica, andato a buon fine, era stato effettuato all'indirizzo PEC che il difensore aveva indicato fin dal ricorso per decreto ingiuntivo e che dunque avrebbe potuto essere utilizzato fin dall'inizio. L'ingiunto ha proposto ricorso per cassazione.
Il ricorrente si duole per aver la Corte territoriale ritenuto che il cambiamento di indirizzo del difensore della controparte si fosse già perfezionato presso il Consiglio dell'Ordine e che egli avrebbe dunque dovuto conoscerle. Il ricorso si rivela inammissibile in quanto, come si legge nella pronuncia, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
(Fonte: www.dirittoegiutizia.it) |