Notifica andata a buon fine solo al secondo tentativo: nessuna scusa se l'indirizzo corretto PEC era noto

Redazione scientifica
04 Dicembre 2020

Non regge la scusa avanzata dinanzi ai giudici di legittimità e fondata sul – presunto – cambiamento dell'indirizzo PEC del destinatario. Il notificante poteva e doveva conoscere il corretto indirizzo PEC del difensore della controparte in quanto risultante già dal ricorso monitorio.

Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25467/20, depositata il 12 novembre.

Una società finanziaria otteneva decreto ingiuntivo per la somma di oltre 24mila euro nei confronti del debitore. Quest'ultimo proponeva opposizione, ma il Tribunale ne dichiarava l'inammissibilità per tardività essendo stata notificata ad un indirizzo PEC errato. La Corte d'Appello confermava la decisione in quanto l'opponente non aveva provveduto ad un secondo tentativo di notifica entro un termine ragionevolmente contenuto. Inoltre, viene evidenziato che il secondo tentativo di notifica, andato a buon fine, era stato effettuato all'indirizzo PEC che il difensore aveva indicato fin dal ricorso per decreto ingiuntivo e che dunque avrebbe potuto essere utilizzato fin dall'inizio. L'ingiunto ha proposto ricorso per cassazione.

Il ricorrente si duole per aver la Corte territoriale ritenuto che il cambiamento di indirizzo del difensore della controparte si fosse già perfezionato presso il Consiglio dell'Ordine e che egli avrebbe dunque dovuto conoscerle. Il ricorso si rivela inammissibile in quanto, come si legge nella pronuncia, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte napoletana ha infatti osservato che il corretto indirizzo PEC del difensore risultava già dal ricorso monitorio per cui l'opponente avrebbe potuto e dovuto conoscerlo. Sul punto, il ricorrente non pone alcuna contestazione, limitandosi ad osservare che c'era stato un cambio di indirizzo che non poteva ritenersi perfezionato.
In definitiva, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

(Fonte: www.dirittoegiutizia.it)

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