Per la copia su supporto informatico della cartella di pagamento non serve la firma digitale

Redazione scientifica
04 Dicembre 2020

In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale.

Pronunciandosi sul ricorso proposto dall'Ufficio avverso la sentenza con cui la CTR ha ritenuto inesistenti le notificazioni a mezzo PEC, la Cassazione, con ordinanza n. 27181/20, ha chiarito che, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso, «in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale».
Ciò in quanto, prosegue la Corte, «la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

A sostegno di tale assunto vi è l'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, il quale sancisce che «la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice».

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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