I chiarimenti del MiSE sulla certificazione di bilancio per le PMI innovative
11 Dicembre 2020
Con lettera circolare del 4 dicembre 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione dell'art. 4, comma 1, lett. b), del d.l. n. 3/2015 richiesto da un professionista che, sentite alcune camere di commercio, aveva rilevato posizioni discordanti.
In particolare, presso una Camera di commercio veniva segnalato che il requisito previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d.l. n. 3/2015 non potesse essere soddisfatto mediante la revisione legale svolta ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., secondo cui «lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro». A tal fine, dunque, si renderebbe necessario che la stessa sia svolta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale.
Ebbene, risolvendo tale contrasto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto corretta l'interpretazione fornita da quest'ultima Camera di commercio e dal Professionista circa «il fatto che la richiesta certificazione di bilancio, ai fini della iscrizione e della permanenza nella sezione speciale in questione, possa ottenersi nelle forme previste dal citato art. 2409-bis, ovverosia nominando un revisore persona fisica o una società di revisione, ai sensi del comma 1, oppure, ove ne ricorrano i presupposti, affidando tale funzione al collegio sindacale, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2409-bis, trattandosi in ogni caso, come recita la rubrica di tale articolo, di “Revisione legale dei conti”». |