La costituzione in udienza con modalità cartacea è ammissibile anche durante la legislazione emergenziale che imporrebbe il deposito telematico?

14 Dicembre 2020

È sanata in virtù del principio di raggiungimento dello scopo la costituzione con modalità cartacea avvenuta il giorno dell'udienza, seppur in violazione della normativa emergenziale che imporrebbe il deposito con modalità telematiche anche degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio.
Massima

È sanata in virtù del principio di raggiungimento dello scopo la costituzione con modalità cartacea avvenuta il giorno dell'udienza, seppur in violazione della normativa emergenziale (art. 221 comma 3 del d.l. n. 34/2020) che imporrebbe il deposito con modalità telematiche anche degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio.

Il caso

A seguito di una intimazione di sfratto per morosità il difensore dell'intimato si costituiva il giorno dell'udienza depositando cartaceamente la propria comparsa di costituzione.

Eccepiva il ricorrente l'inammissibilità del deposito cartaceo, poiché avvenuta in violazione dell'art. 221 comma 3 del d.l. 34/2020 convertito con modificazioni con la legge n. 77/2020 che, com'è noto prorogava fino al 31 ottobre (poi divenuto 31 dicembre) l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali anche con riferimento agli atti introduttivi e di costituzione in giudizio.

La questione

La questione a cui è chiamato a rispondere il Tribunale di Bari è la seguente: la costituzione in udienza con modalità cartacea è ammissibile anche durante la legislazione emergenziale che imporrebbe il deposito con modalità telematiche?

Le soluzioni giuridiche

Tale norma (art. 221 comma 3 del d.l. 34/2020), a detta del giudicante, ha quale specifica finalità, come indicato nel comma 2, di introdurre, anche nel processo, strumenti atti a prevenire il contagio del Covid-19.

Ritiene tuttavia il Tribunale che, da tale norma, non possa discernere una inammissibilità del deposito avvenuto in forma cartacea.

È noto infatti, a dire del Tribunale che la norma in oggetto, non prevede alcuna specifica sanzione e prevede anche delle deroghe qualora sussista un malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia.

Rileva inoltre il Tribunale che, essendo avvenuta la costituzione in udienza ed essendo stata parte ricorrente messa nelle condizioni di prendere posizione sulle difese svolte, non si è neppure verificata una lesione del contraddittorio.

Sul punto poi il Tribunale richiama la giurisprudenza della Suprema Corte (n. 19151/2019) in materia di deposito con modalità cartacee del ricorso in opposizione allo stato passivo che com'è noto può essere depositato in forma cartacea, essendo le modalità telematiche, nella normativa non emergenziale, previste in via esclusiva soltanto per gli atti del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

La sentenza della Suprema Corte richiama, inoltre, il principio del raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale, eventualmente mediante concessione di un termine per svolgere le difese.

Osservazioni

La decisione del Tribunale di Bari, è sicuramente condivisibile e, al di là dei precedenti giurisprudenziali richiamati, appare in linea con la ratio della normativa emergenziale.

Il Tribunale infatti, sottolinea che la costituzione in udienza, pur essendo avvenuta in maniera cartacea, è avvenuta in un contesto, quale l'udienza di comparizione, che non solo ha consentito al ricorrente di prendere posizione sulle difese dell'intimato ma, ad opinione dello scrivente, in un contesto in cui la ratio della norma, ovvero impedire la diffusione del contagio, sarebbe comunque venuta meno dovendosi le parti comunque recare in Tribunale per la celebrazione dell'udienza.

Il precedente inoltre richiama alla memoria la nota e dibattuta questione sulla inammissibilità del deposito telematico degli atti introduttivi, che agli albori della prima diffusione del PCT hanno interessato i Tribunali, per poi sollecitare una modifica normativa che ha consentito il deposito degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio con modalità telematiche.

Tuttavia sul punto, non si potrà dimenticare l'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione che con sentenza n. 9772 del 12 maggio 2016, ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina del d.l. n. 179 del 2012, art. 16-bis, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2), anteriormente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2015 (che, con l'art. 19, comma 1, lett. a), n. 1), vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ogniqualvolta l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti».

Il principio poi è stato successivamente ribadito, sempre dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 22479 del 4 novembre 2016e infine con ordinanza del 23 gennaio 2019, n. 1717 che ha ribadito che “Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti”

Di fatto dunque questi ultimi precedenti giurisprudenziali lasciano perfettamente intendere come il principio possa applicarsi anche al caso contrario, ovvero laddove, pur essendo prevista l'obbligatorietà del deposito telematico, lo stesso dovesse avvenire con modalità cartacee come peraltro ribadito dalla sentenza della Suprema Corte n. 19151/2019 richiamata nel provvedimento in commento.

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