Risarcimento diretto in caso di sinistro imputabile solo alla condotta negligente di uno dei conducenti coinvolti
01 Dicembre 2020
Vi chiedo se l'azione diretta di cui all'art. 149 cod. ass. possa operare anche nel caso in cui siano coinvolti più veicoli ma la responsabilità dell'accadimento del sinistro è imputabile solo alla condotta negligente di uno dei conducenti coinvolti. Precisamente, mi riferisco al caso in cui si determinano una serie di tamponamenti tra veicoli in quiete (incolonnamento lungo il tratto stradale), tamponamenti a lor volta cagionati da un veicolo che, per distrazione o eccessiva velocità, urta contro l'ultimo veicolo incolonnato il quale, per inerzia, va a sbattere contro il veicolo immediatamente precedente, scatenando una serie di urti in sequenza lungo la colonna dei veicoli. In tale contesto, chi subisce danni (patrimoniali o non patrimoniali) può avvalersi dell'azione diretta ex art. 149? Oppure deve, esclusivamente, formulare la richiesta risarcitoria nei confronti dell'assicuratore del veicolo che ha provocato la serie di tamponamenti dei veicoli in quiete?
L'art. 149 D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (e da qui in poi, per brevità, C.d.A.) - che prevede e disciplina la procedura di risarcimento diretto (e da qui in poi, per brevità, procedura), talvolta impropriamente definita procedura di indennizzo diretto - prevede sostanzialmente che il proprietario ed il conducente, se danneggiati, devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato in caso di sinistro: - tra due veicoli a motore: (-) identificati; (-) assicurati per la R.C. obbligatoria; (-) immatricolati in Italia; - dal quale siano derivati danni: (-) ai veicoli coinvolti; (-) ai loro conducenti, ma solo nel caso di lesioni di lieve entità e, cioè, contenute nei limiti previsti dall'art. 139 C.d.A. (menomazioni fino al 9% di I.P.); (-) alle cose trasportate del proprietario o del conducente. L'art. 149 C.d.A., ancora, esclude espressamente l'applicabilità della procedura ai soggetti trasportati ai quali si applica la diversa disciplina di cui all'art. 141 C.d.A..
L'art. 150 C.d.A., a sua volta, prevede che la procedura si applica soltanto: - alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia; - alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica: (-) in regime di stabilimento, ai sensi dell'art. 23 C.d.A.; (-) in regime di prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 24 C.d.A..
L'art. 150 C.d.A., ancora, demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico: - i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione; - il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno; - le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno; - i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori; - i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
La procedura, in virtù della delega dell'art. 150 C.d.A. - che è fonte sub-primaria in quanto la fonte primaria del C.d.A. è l'art. 4, comma 1, lett. b) L. 29 luglio 2003 n. 229 - è stata regolamentata dal d.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 (in G.U. 28 agosto 2006 n. 199). L'art. 1 lett. d) d.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, recante le definizioni, specifica, per quello che qui rileva, che ai fini del regolamento - ferme le definizioni dell'art. 1 C.d.A. - si intende per sinistro la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C. obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli (i cui conducenti) siano responsabili.
L'interpretazione restrittiva e letterale dell'art. 149 C.d.A. porterebbe a ritenere che la procedura si applica ai sinistri in cui - in presenza delle altre condizioni previste dalla legge e su indicate - siano rimasti coinvolti solo due veicoli a motore. A sostegno di tale interpretazione depone la precisa indicazione di operatività della norma al solo “sinistro tra due veicoli” e, quindi, con esclusione della procedura al sinistro che abbia coinvolto tre o più veicoli. Il legislatore consapevole, altrimenti, avrebbe così scritto la norma: “…in caso di sinistro: - tra due veicoli a motore; - tra più di due veicoli a motore ma senza coinvolgimento di altri veicoli i cui conducenti siano responsabili”.
A tale fine a nulla rileva che l'art. 1 lett. d) d.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 ha specificato per sinistro si intende la collisione tra due veicoli senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili e, quindi, apre ad un'applicabilità della procedura anche in caso di sinistro tra più di due veicoli purché gli altri non siano responsabili. Trattasi, infatti, soltanto di norma regolamentare e, quindi, fonte secondaria che non può né ampliare, né ridurre l'ambito di applicazione della fonte sub-primaria in mancanza di espressa delega in tali sensi (che nell'art. 150 C.d.A. non c'è). Il giudice, in caso di contrasto tra norma primaria o sub-primaria e norma regolamentare, deve disapplicare quest'ultima. Nel ns. ordinamento, infatti, caratterizzato da una pluralità di fonti di produzione, vige ancora il principio generale fissato dall'art. 5, allegato E, L. 20 marzo 1865 n. 2248 (per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia) - che è tutt'oggi in vigore in quanto l'art. 1, comma 1, D.lgs. 1 dicembre 2009 n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, L. 28 novembre 2005 n. 246, ha ritenuto indispensabile la sua permanenza in vigore - che prevede che le autorità giudiziarie devono applicare gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali soltanto se gli stessi sono conformi alla legge. Questo comporta che una norma regolamentare non può modificare, fuori dei limiti stabiliti dalla fonte primaria, una norma di legge. Se questo avviene il regolamento è illegittimo e l'illegittimità - trattandosi di un atto amministrativo e non di un atto avente forza di legge (quali sono soltanto gli atti indicati dagli art. 76 e 77 Cost.) - va rilevata anche di ufficio dal giudice ordinario il quale deve conseguentemente disapplicare il regolamento stesso. La dottrina quasi unanimemente ha spostato tale interpretazione restrittiva e letterale dell'art. 149 C.d.A.. Tra i numerosi autori che hanno sposato tale interpretazione si annoverano fior fior di giuristi, anche giudici attualmente in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione (M. Rossetti, Il diritto delle Assicurazioni, vol. III, Padova, 2013, 423 e segg. ed in particolare 434; M. Criscuolo, La R.C. Auto dopo la riforma delle assicurazioni, II ed., Torino, 2006, 145 e segg. ed, in particolare, 148).
L'interpretazione estensiva e logico-sistematica dell'art. 149 C.d.A. porta, invece, a ritenere che la procedura si applica anche ai sinistri in cui - sussistenti le altre condizioni su indicate - siano rimasti coinvolti più di due veicoli a condizione che gli altri (rispetti ai due previsti dalla norma) non siano responsabili o corresponsabili. La S.C., che sulla relativa problematica si è pronunciata una sola volta, ha sposato questa seconda interpretazione estensiva e logico-sistematica e, sostanzialmente, ha ritenuto che la procedura “è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno” (Cass. 7 febbraio 2017 n. 3146). La S.C. è giunta a tale conclusione sulla scorta di tre argomentazioni. In primis dalla lettera dall'art. 1, comma 1, lettera d), d.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 che prevede che la procedura è applicabile in caso di “collisione…tra due veicoli…senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”. In secundis dalla ratio dell'art. 149 C.d.A. che ha introdotto la speciale procedura “per semplificare gli adempimenti ai fini della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone, prevedendo che i danneggiati possano rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione, la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto responsabile, per poi regolare i rapporti con quest'ultima attraverso una stanza di compensazione”. In tertiis dal meccanismo di rappresentanza e di compensazione tra le imprese di assicurazione “che risulta articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall'esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione”.
Lo stato dell'arte, pertanto, consente di ritenere applicabile la procedura anche ai sinistri, come quello oggetto del quesito, in cui - in presenza delle altre condizioni previste dalla legge e su indicate - siano rimasti coinvolti più di due veicoli a condizione che i conducenti degli altri veicoli siano incolpevoli. Il principio di precauzione - che è quello volto ad eliminare e, comunque, ridurre al massimo ogni alea possibile - impone, però, alla parte e, soprattutto al suo difensore, di tener conto che nel caso in esame: - interpretazione letterale ed interpretazione logico-sistematica delle norme non coincidono; - la decisione della S.C. che si è pronunciata sulla questione e su indicata: (- ) è una sola (e si suol dire che una rondine non fa' primavera); (-) non ha preso in esame la problematica su evidenziata secondo cui la norma regolamentare (art. 1 lett. d) d.P.R. 18 luglio 2006 n. 254) e, quindi, fonte secondaria ha ampliato l'ambito di applicazione della fonte sub-primaria (art. 149 C.d.A.) in mancanza di espressa delega in tali sensi (che nell'art. 150 C.d.A. non c'è); (-) potrebbe, pertanto, essere successivamente disattesa da successive pronunce che potrebbero sposare l'interpretazione restrittiva e letterale dell'art. 149 C.d.A. su indicata. Tale ipotesi non è peregrina atteso che è quello che si è verificato in altri casi sempre in ambito di interpretazione delle norme del C.d.A. ed, in particolare, della norma di cui all'art. 141 C.d.A. relativa alla disciplina del risarcimento del terzo trasportato, che è stata ritenuta - tra l'altro soltanto a distanza di oltre tredici anni dell'entrata in vigore della norma e, quindi, con effetti devastanti per i procedimenti in corso – applicabile solo in caso di sinistro: - che abbia coinvolto almeno due o più veicoli e, quindi, con esclusione di quello che abbia coinvolto il solo veicolo ospitante-danneggiante (Cass. 8 ottobre 2019 n. 25033); - in cui il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro e, quindi, con esclusione di quello in cui il vettore sia incolpevole (Cass. 13 febbraio 2019 n. 4147). Il principio di precauzione, pertanto, imporrebbe alla parte ed suo difensore, nel caso di cui al quesito ed in quelli analoghi - al fine di scongiurare rischi di overruling e successivi rigetti della domanda per inammissibilità - di proporre nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile la tradizionale azione diretta, ex art. 144 C.d.A. ed eventualmente, nei confronti dei soggetti responsabili, l'ordinaria azione cumulativa risarcitoria, ex artt. 2043 e 2054 c.c..
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