Anatocismo: il giudizio comparativo e la delibera Cicr

La Redazione
16 Dicembre 2020

In tema di anatocismo, dovendo il giudizio comparativo essere operato tra il precedente regime di fatto applicato, costituito da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e, invece, una capitalizzazione trimestrale per quelli a debito e quello successivo...

In tema di anatocismo, dovendo il giudizio comparativo essere operato tra il precedente regime di fatto applicato, costituito da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e, invece, una capitalizzazione trimestrale per quelli a debito e quello successivo, costituito da un regime di pari periodicità trimestrale per entrambe le parti, la situazione successiva non è affatto peggiorativa rispetto alle condizioni precedentemente applicate; ne deriva, rispetto al caso di specie, che ben poteva l'istituto di credito adeguarsi alla nuova normativa, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e mediante informazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, dovendo concludersi che, in specie, la Banca convenuta si sia correttamente adeguata alle prescrizioni di cui all'art. 7, secondo comma, della delibera CICR, 9 febbraio 2000.

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