In G.U. il nuovo Regolamento del MEF sui requisiti e i criteri di idoneità degli esponenti delle bancheFonte: DM 23 novembre 2020 n. 169
18 Dicembre 2020
Con il decreto n. 169 del 23 novembre 2020, in G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto il «Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti», sostituendo la precedente regolamentazione risalente al 1998.
Con tale decreto, amministratori e sindaci delle banche e intermediari finanziari dovranno provare il possesso di competenze specifiche in materie come la tecnologia informatica, la gestione dei rischi e i sistemi di controllo interno, andando così a definire criteri di idoneità e requisiti più rigorosi ai fini dello svolgimento degli incarichi menzionati.
Il decreto del MEF si compone di ben 27 articoli e di un allegato e disciplina anche i requisiti e i criteri propri degli esponenti degli istituti di moneta elettronica, dei confidi, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie iscritte al relativo albo, nonché di quelle di credito al consumo, sottolineando la differenza tra requisiti e criteri (i primi tassativi, i secondi caratterizzati da un margine di discrezionalità).
Tra i criteri previsti dal nuovo decreto figurano quelli di correttezza, di onorabilità, di competenza e i nuovi profili riguardanti l'indipendenza di giudizio, l'adeguata composizione collettiva degli organi e la disponibilità di tempo, rafforzando così lo standard di idoneità degli esponenti aziendali e dei responsabili delle principali funzioni.
Il decreto entrerà in vigore il 30 dicembre 2020. |