Esecuzioni civili: per le confische diverse dalle misure patrimoniali antimafia vale la priorità della trascrizione

23 Dicembre 2020

La Corte di cassazione analizza i rapporti tra le tipologie di confisca (diverse da quelle di cui al d.lgs. n. 159/2011) e le procedure esecutive civili, rilevando come i principi che regolano tali misure siano diversi da quelli inerenti le ipotesi di confisca disciplinate dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
Massima

I rapporti tra le tipologie di confisca (diverse da quelle di cui al d.lgs. 159/11) e le procedure esecutive civili sono regolati dal principio generale della successione temporale dell'iscrizione delle formalità nei pubblici registri. Sicché se la trascrizione della misura penale è successiva al pignoramento (o comunque all'ipoteca) il bene deve ritenersi validamente trasferito in capo al terzo aggiudicatario.

Il caso

Un Comune ha impugnato in Cassazione la decisione della Corte di appello di Ancona che ha respinto - dopo il rigetto in primo grado di un'opposizione esecutiva e di subordinata domanda di nullità - un'azione revocatoria proposta da un istituto di credito avente ad oggetto la costituzione di un immobile in garanzia ipotecaria per il finanziamento e successivamente assoggettato a confisca per equivalente a norma dell'art. 6 della l. 97/2001 e, pertanto, acquisito gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune.

Segnatamente, il Comune aveva proposto opposizione ex art. 619 c.p.c., davanti al Tribunale di Pesaro, all'esecuzione intrapresa sull'immobile gravato dall'ipoteca, concessa dal terzo datore a garanzia di un credito della banca, erogato a favore di una determinata società. In forza della sopravvenuta sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e contestuale irrogazione della confisca di cui agli artt. 322-ter e 335-bis c.p. nei confronti del terzo datore di ipoteca, il medesimo Comune aveva chiesto la revocabilità o la nullità del contratto di finanziamento o della concessione dell'ipoteca, ovvero – infine ed in subordine – l'accertamento del proprio credito verso il terzo datore d'ipoteca per un importo pari alla somma ricavata in sede esecutiva.

Il tribunale di Pesaro aveva rigettato tutte le domande, ad eccezione della revocatoria della costituzione dell'ipoteca. Avverso tale decisione il terzo datore ha proposto appello per dedurre l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria e per negare l'accordo doloso con la società, accordo che sarebbe stato concluso allo scopo di pregiudicare il recupero delle somme dovute dal medesimo terzo datore d'ipoteca all'Erario.

La Corte d'appello di Ancona ha rigettato i primi motivi di appello ed ha accolto l'ultimo. Nella specie, ha escluso il credito in capo al Comune ed ha altresì escluso una dolosa preordinazione della costituzione di garanzia ipotecaria, nonostante una rilevante «evasione fiscale di circa quattro miliardi di lire fin dal 2003- oggetto di accertamenti fiscali dal 2007 – in un contesto di ampia attività corruttiva nei confronti del segretario e di alcuni componenti della commissione tributaria di Pesaro».

La questione

Diversi sono i motivi di ricorso sottoposti all'attenzione della Corte. Il primo motivo col quale il ricorrente ha censurato l'operatività dalla sospensione feriale dei termini (pur essendo la revocatoria del terzo opponente consequenziale all'opposizione esecutiva, oltretutto espressamente qualificata tale dal primo giudice) è stato accolto. La soluzione prospettata dalla Corte di cassazione è nel senso che anche laddove la causa petendi dell'opposizione presenti le medesime caratteristiche di una domanda tipica o perfino ulteriore, trova comunque applicazione il regime proprio dell'opposizione. Così, in tema di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell'efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell'opponente sul bene staggito non muta l'oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell'opposto, della simulazione dell'atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza permangono ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale (in termini analoghi v. pure la recente Cass. civ., 28 settembre 2020, n. 20354).

Lasciando per un momento in disparte questo principio, l'occasione consente alla Cassazione di fare il punto per meglio definire (rectius: ripensare) i rapporti tra le tipologie di confisca (diverse da quelle di cui al d.lgs. n. 159/11) e le procedure esecutive civili. Segnatamente la Corte, dopo aver precisato che è comunque passata in giudicato la reiezione delle pretese del Comune, beneficiario di provvedimento di confisca c.d. per equivalente, di acquisto del bene libero da pesi, fondate sull'applicazione analogica della disciplina in tema di misure di prevenzione o sulla prevalenza delle misure patrimoniali penali sulle trascrizioni pregiudizievoli anteriori, ha precisato che la statuizione del giudice di merito di primo grado sul punto corrisponde alla corretta applicazione dei principi della materia, se rettamente intesi.

Le soluzioni giuridiche

A questo riguardo la Corte ha osservato che i rapporti tra le misure penali e le procedure esecutive civili sono governati dal d. lgs. n. 159/2011 (con sostanziale prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi, i quali se dimostrano la buona fede sono tutelati in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale) nelle sole ipotesi di confisca disciplinate da tale normativa o da quelle altre norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104-bis disp. att. c.p.p.; da ultimo: Cass. pen., 13 maggio 2020, n. 14378; Cass. pen., 30 maggio 2019 n. 30422).

Discorso diverso viene fatto dalla Suprema Corte in ordine ai rapporti tra le tipologie di confisca diverse da quelle del d.lgs n. 159/2011 (e da quelle ad esse equiparate per espressa previsione normativa) e le procedure esecutive civili perché in questi casi si applica il principio generale dell'ordo temporalis che caratterizza le formalità iscritte nei pubblici registri (Cass. pen., 3 ottobre 2018, n. 51043). Sicché a norma dell'art. 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in sede esecutiva dipende dalla trascrizione del sequestro, ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.p. che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, venendo così a rappresentare il presupposto per la confisca anche successivamente all'acquisto; sicché, se la trascrizione del sequestro è successiva, il bene deve ritenersi appartenente all'aggiudicatario. Resta da segnalare che la situazione non muta tutte le volte in cui la trascrizione del sequestro è successiva all'ipoteca ma anteriore rispetto alla trascrizione del pignoramento o della sentenza di fallimento.

Osservazioni

La decisione in commento merita di essere segnalata perché segna finalmente un ripensamento della questione da parte della Cassazione civile. Ed infatti, non va dimenticato che Cass. civ., III sez., 30 novembre 2018, n. 30990, aveva ritenuto infondato il presupposto per il quale «la confisca (facoltativa) disposta ai sensi dell'art. 240 c.p. in sede penale, laddove non preceduta da sequestro ad essa strumentale, prevale agli effetti civili su quest'ultimo solo laddove venga a sua volta trascritta prima della trascrizione del pignoramento». Pertanto, in base a questo orientamento non avrebbe trovato applicazione, per dirimere l'eventuale conflitto tra i creditori del condannato e lo Stato, il principio dell'ordo temporalis delle iscrizioni/trascrizioni, bastando soltanto che – al momento della adozione del provvedimento ablatorio – l'immobile risulti di proprietà del condannato. Tuttavia, la Corte – sempre con la sentenza n. 30990 del 2018 - non aveva mancato di sottolineare la necessità di tutelare l'acquisto compiuto dall'aggiudicatario, in quanto «solo in questo senso, può affermarsi la natura ‘derivativa' del relativo acquisto in favore dello Stato». In breve: il Collegio era consapevole che la prevalenza incondizionata della misura penale, avrebbe irreversibilmente pregiudicato la salvezza dell'acquisto del terzo, con un inevitabile corto-circuito del sistema.

Più sensibile al problema della tutela dei creditori e dell'aggiudicatario era risultata, invece, la giurisprudenza di merito (Trib. Matera, 30 ottobre 2018, in ilprocessocivile.it dell'11 luglio 2019) che aveva optato per la prosecuzione dell'espropriazione nonostante la sopravvenuta trascrizione del sequestro preventivo penale, anticipando così l'orientamento inaugurato dalla Suprema Corte (si tratta di Cass. pen., 3 ottobre 2018, n. 51043 cit.). Ed infatti, a norma dell'art. 2915 c.c., la giurisprudenza di merito aveva affermato che l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in sede esecutiva dipende dal momento della trascrizione della misura penale, trascrizione che se successiva a quella del pignoramento immobiliare risulta inopponibile ai creditori e, conseguentemente, al terzo aggiudicatario.

Con la decisione in commento la Corte si allinea, dunque, ai risultati raggiunti dalla giurisprudenza di merito più attenta (peraltro già confermati dalla Cassazione penale), affermando che le misure penali reali c.d. ordinarie, in mancanza di un'espressa previsione normativa, seguono il principio di carattere generale dell'anteriorità delle trascrizioni. Né potrebbe giustificarsi un'interpretazione analogica della disciplina propria della confisca cd. allargata e delle misure penali di cui al codice antimafia per le quali il legislatore ha espressamente previsto (art. 55) l'improseguibilità dell'espropriazione. Ciò in quanto, il suddetto codice costituisce una lex specialis che presenta deroghe significative rispetto alla disciplina di diritto comune, non importabili in altri settori dell'ordinamento, senza un'esplicita disposizione normativa. Una conferma alla correttezza di tale ricostruzione è direttamente fornita dalla l. n. 161/2017 che ha espressamente esteso tale lex specialis alla confisca allargata. Solo un regime speciale - adottato dal legislatore anche in considerazione dell'allarme sociale provocato da alcune categorie di reato - può prevedere un acquisto del bene da parte dello Stato a carattere originario; di contro nel regime ordinario - quale quello del caso di specie - la funzione del sequestro penale è meramente preventiva, in quanto tende a privare l'indagato della disponibilità del bene, e, pertanto l'acquisto del bene in capo allo Stato opera a titolo derivativo, con conseguente salvezza dei diritti dei creditori e dei terzi (se trascritti prima della misura penale).

Resta da dire che la sentenza in commento non affronta il problema della rilevanza dello stato soggettivo nel conflitto fra il titolo ablativo dello Stato e il pignoramento (o l'ipoteca iscritta a favore del creditore); anche in considerazione del fatto che su tale questione - come rilevato supra - era già sceso il giudicato. Sotto altro profilo una eventuale precisazione al riguardo sarebbe risultata pleonastica: il principio dell'ordo temporalis delle iscrizioni/trascrizioni, risolve i conflitti fra acquisti, diritti reali o domande giudiziali dalla buona fede dei confliggenti. Alla luce delle regole contenute negli artt. 2913 e ss. c.c., risulta, dunque, irrilevante la buona fede del creditore pignorante, degli intervenuti e, conseguentemente, dell'aggiudicatario, ex art. 2919 c.c. Se poi si considera che la funzione delle misure reali ordinarie è quella di privare l'indagato dei beni da queste colpite (e non di farli acquisire al patrimonio indisponibile dello Stato), tale funzione non viene compromessa dalla vendita forzata, stante il divieto per il debitore di partecipare all'asta, né potrebbe giustificare l'alterazione dei meccanismi che regolano le formalità e l'ordo temporalis delle iscrizioni e trascrizioni. In conclusione: l'anteriorità dell'ipoteca (e/o del pignoramento) - in forza delle regole proprie della trascrizione - determina la salvezza dell'acquisto dell'aggiudicatario, fermo restando che in caso di sopravvenuta confisca la pretesa dello Stato avrebbe ad oggetto non più il bene, ma il ricavato (trattandosi di misura ablatoria sul tantundem).

Riferimenti
  • Auletta, Rapporti tra sequestri e confische penali e procedimenti espropriativi alla luce di due recenti e divergenti arresti della Corte di Cassazione, in www.inexecutivis.it;
  • S. Calvigioni, È il codice antimafia il modello per la tutela dei creditori in caso di sequestro e confisca dei beni del debitore, in Il Foro italiano, 2019, fasc. 7-8, pt. 1, pp. 2288-2290 (Nota a C. Cost. 27 febbraio 2019 n. 26);
  • S. Calvigioni, La tutela del credito e l'esecuzione forzata tra il sequestro preventivo penale e la confisca definitiva, in Il Foro italiano, 2016, fasc. 11, pt. 1, pp. 3693-3696 (Nota a ord. Trib. Sassari 3 novembre 2015);
  • Cardino, Sequestri, confische ed espropriazione forzata, in AA.VV. Il processo di esecuzione, Padova 2018, a cura di A. Cardino e S. Romeo, 1507 ss.;
  • P. Farina, L'aggiudicazione nel sistema delle vendite forzate, Napoli 2012, 507 ss.;
  • P. Farina, Le misure ordinarie disposte dal gip sui beni pignorati non determinano la sospensione esterna dell'esecuzione, in www.ilprocessocivile.it del 19 luglio 2019 (nota a Trib. Matera, 30 ottobre 2018).

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