Milleproroghe in G.U.: assemblee societarie e smart working fino al 31 marzo

La Redazione
04 Gennaio 2021

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre il decreto legge n. 183/2020, c.d. Milleproroghe...

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre il decreto legge n. 183/2020, c.d. Milleproroghe, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”.

Tra le misure previste, l'art. 3, comma 6, dispone la proroga fino alla “data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”, delle disposizioni di cui all'art. 106 del decreto Cura Italia, in materia di svolgimento delle assemblee societarie.

L'art. 106 del d.l. n. 18/2020 prevedeva, tra le altre cose, la possibilità, per tutte le società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici, di disporre l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, di convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in deroga alle disposizioni codicistiche, nonché, per le s.r.l., di esprimere il voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto.

Il termine originario per la validità di queste misure era il 31 luglio, ma alla luce del protrarsi dell'emergenza Covid-19, è stato successivamente prorogato al 15 ottobre dall'art. 71 del d.l. n. 104/2020 (decreto Agosto) e al 15 dicembre dal d.l. n. 125/2020: si veda, sul punto, la precedente news, in questo portale. Ora il Milleproroghe interviene prevedendo un'ulteriore proroga.

Altre proroghe riguardano le norme eccezionali in tema di svolgimento di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni in tema di smart working, e quelle in materia di sottoscrizione semplificata dei contratti bancari, finanziari, assicurativi: anche in questo caso, i sono prorogate al massimo fino al 31 marzo 2021 le disposizioni transitorie sui requisiti della forma scritta di contratti bancari contenute nell'art. 4 d.l. n. 23/2020 (decreto Liquidità) e artt. 33 e 34 d.l. n. 34/2020 (decreto Rilancio).

L'art. 11, comma 1, interviene, invece, sul Codice del Terzo Settore: con una modifica all'art. 43, comma 1, d.lgs. n. 117/2017, si prevede che le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017), possano trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (APS) entro il 31 dicembre 2021 e non più entro 3 anni dal 3 agosto 2017, come prevedeva originariamente l'art. 43 CTS.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.