L'ordinanza di assegnazione preclude la richiesta di sospensione della procedura esecutiva

05 Gennaio 2021

Il Tribunale di Benevento si pronuncia nel senso della tardività del reclamo avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione, proposto successivamente all'emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.
Massima

Il provvedimento con il quale il tribunale, in sede di reclamo ai sensi degli artt. 669-terdecies e 624 c.p.c., decida sull'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in ordine all'istanza di sospensione avanzata dall'opponente in un giudizio di opposizione all'esecuzione ha natura cautelare e provvisoria, con la conseguenza per cui non può essere richiesto laddove la tutela cautelare invocata non sia più ottenibile, stante la chiusura della procedura espropriativa di cui si chiede la sospensione: tale momento, in relazione alla procedura di espropriazione presso terzi, coincide con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione prevista dall'art. 553 c.p.c.

Il caso

Nell'ambito di una procedura di espropriazione presso terzi, il debitore esecutato proponeva opposizione all'esecuzione e, unitamente alla stessa, istanza di sospensione della procedura.

In data 21 febbraio 2020 il giudice dell'esecuzione depositava ordinanza di rigetto di tale istanza e contestualmente pronunciava l'assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.; in data 4 marzo 2020, inoltre, il terzo pignorato provvedeva al versamento della somma dovuta.

In seguito a detti eventi, ossia in data 9 marzo 2020, il debitore proponeva reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura. L'adito Tribunale di Benevento, con il provvedimento in commento, si pronunciava però nel senso del rigetto in rito, per tardività nella proposizione del reclamo medesimo.

La questione

La questione centrale affrontata dal tribunale di Benevento riguarda la tempestività del reclamo avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione originariamente proposta davanti al giudice investito dell'opposizione esecutiva, là dove proposto in epoca successiva rispetto alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. (nonché, pure, successivamente all'avvenuto pagamento del debito da parte del terzo pignorato).

Le soluzioni giuridiche

Il tribunale di Benevento, come anticipato, si pronuncia nel senso della tardività del reclamo avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione, proposto successivamente all'emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.

A sostegno di tale conclusione, il tribunale muove dall'indagine circa la natura giuridica del provvedimento richiesto (ossia, una pronuncia che conceda, almeno in via di reclamo, la sospensione della procedura esecutiva), rilevandone, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, la natura cautelare e intrinsecamente provvisoria, trattandosi di provvedimento finalizzato a inibire la prosecuzione di un'esecuzione attualmente in corso (in tal senso, Cass. civ., 23 maggio 2011, n. 11306, la quale ha conseguentemente escluso la sua ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost., mancando i requisiti della definitività e della decisorietà del provvedimento); la dipendenza, dal punto di vista funzionale, della misura dall'attuale pendenza di un'esecuzione escluderebbe, allora, che detto provvedimento possa essere richiesto in un momento in cui non può più essere ottenuto, ossia quando la procedura esecutiva di cui si chiede la sospensione sia ormai stata chiusa.

Ciò posto, nel caso di specie diventa dirimente individuare il momento in cui una procedura di espropriazione presso terzi possa considerarsi conclusa: decorso tale momento, infatti, il reclamo per ottenere la sospensione della stessa si rivelerebbe fatalmente inammissibile.

A questo proposito il tribunale di Benevento si allinea con l'orientamento maggioritario, secondo cui l'atto conclusivo dell'espropriazione presso terzi è rappresentato dall'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c. (in tal senso Cass. civ., 26 febbraio 2019, n. 5489; Cass. civ., 17 gennaio 2012, n. 615; Cass. civ., 9 marzo 2011, n. 5529): tale procedura, infatti, realizza la pretesa del creditore mediante il trasferimento allo stesso della titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo pignorato, risultato che viene appunto raggiunto al momento della pronuncia dell'ordinanza testé menzionata.

Conseguentemente, rilevato come, nel caso di specie, al momento della proposizione del reclamo avverso la pronuncia di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, non solo era già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., ma il terzo pignorato aveva già provveduto a pagare la somma dovuta, il giudice adito conclude per l'inammissibilità del reclamo per tardività nella relativa proposizione.

Osservazioni

A completamento delle argomentazioni spese dal tribunale di Benevento, è forse opportuno richiamare un dato del tutto ignorato nella motivazione del provvedimento, ossia il termine di proponibilità del reclamo disciplinato dagli artt. 624 e 669-terdecies c.p.c., al fine di valutare, a monte, la tempestività (almeno «in astratto», ossia a prescindere da valutazioni inerenti alla già intervenuta chiusura dell'espropriazione presso terzi) dell'iniziativa assunta dal debitore esecutato. A tal proposito, la menzionata norma regolatrice del reclamo nell'ambito del c.d. procedimento cautelare uniforme prevede che lo stesso debba essere proposto «nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia [dell'ordinanza con cui il provvedimento cautelare è stato concesso o negato] in udienza ovvero dalla comunicazione o notificazione se anteriore».

Nel caso di specie, l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione è stata emessa unitamente all'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., provvedimenti che risultano essere stati comunicati in data 21 febbraio 2020. Poiché il reclamo in commento è stato proposto il successivo 9 marzo 2020, la tardività dello stesso appare in realtà discendere già de plano dall'applicazione della disciplina processuale prevista per lo stesso.

L'argomento utilizzato dal tribunale verte, all'opposto, sull'assenza di interesse ad agire in capo al debitore che richieda la sospensione di una procedura esecutiva da considerarsi già chiusa: momento che, con riguardo all'espropriazione presso terzi, viene identificato con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. la quale, trasferendo al creditore la titolarità del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, realizza lo scopo dell'esecuzione medesima. Altra conseguenza discendente dalla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione è l'esaurimento, in capo al debitore esecutato, del potere di esperire opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (così Cass. civ., 24 febbraio 2011, n. 4505).

A tal riguardo, peraltro, è senz'altro utile ricordare l'esistenza di un differente orientamento, secondo cui al momento della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito la procedura di espropriazione presso terzi è senz'altro in fase di chiusura ma non può, ancora, definirsi conclusa (in dottrina, Tiscini, Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell'ordinanza di assegnazione del credito § 9): può essere interessante rilevare che, sulla base dell'esistenza di tale orientamento, il tribunale di Benevento ha escluso, nel caso di specie, la possibilità di condannare parte reclamante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Riferimenti
  • Bonsignori, Assegnazione forzata, in Enc. Giur. Trecc., III, Roma, 1988;
  • Della Pietra, in Le espropriazioni presso terzi, diretto da Auletta, Bologna, 2011;
  • Tiscini, Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in www.judicium.it;
  • Vaccarella, voce Espropriazione presso terzi, in Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., VIII, 2001.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.