Iscrizione a ruolo del sequestro conservativo presso terzi
07 Gennaio 2021
Un'analisi della normativa applicabile appare necessaria per chiarire il problema posto dal quesito. Innanzitutto, come prevede l'art. 543 c.p.c. al quarto comma, nel caso di pignoramento (ovviamente mobiliare) presso terzi, il creditore deve procedere all'iscrizione a ruolo entro trenta giorni dalla restituzione dei titoli da parte dell'ufficiale giudiziario. L'art. 164-ter primo comma disp. att. c.p.c., poi, prescrive la dichiarazione del creditore al debitore della intercorsa inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo. Con riferimento, poi, al sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) relativo ai beni mobili, l'art. 678 c.p.c. richiama le norme previste per il pignoramento presso terzi, con evidente difetto di coordinamento con la nuova formulazione dell'art. 543 c.p.c.: quest'ultimo, infatti, a seguito della riforma del 2014 (d.l. 132/2014 convertito nella l. 162/2014) prescrive la citazione solamente del debitore e l'invito al terzo di comunicare la propria dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.; al contrario, l'art. 678 c.p.c. prevede che il terzo venga citato e non solamente invitato, per esprimere la propria dichiarazione ex art. 547 c.p.c. Questo difetto di coordinamento ha portato a diverse interpretazioni le quali hanno affermato, alcune, la tacita abrogazione dell'obbligo di citazione del terzo nel sequestro conservativo presso terzi, mentre altre hanno invocato la natura di norma speciale dell'art. 678 c.p.c. ritenendo ancora attuale l'obbligo di citazione del terzo. Altro difetto di coordinamento è quello relativo alla competenza territoriale. Infatti, sempre l'art. 678 c.p.c. non è stato coordinato col nuovo art. 26-bis (relativo alla competenza per territorio nel pignoramento presso terzi, introdotto sempre dal d.l. 132/2014). Per l'art. 678 c.p.c., rimasto invariato, si prevede che «… il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.»; al contrario, l'art. 26-bis prevede nel pignoramento presso terzi la competenza del tribunale del luogo di residenza o sede del debitore. A parere di chi scrive, stante la diversa natura dei due istituti ed il richiamo dell'applicazione delle norme del pignoramento presso terzi per il sequestro conservativo presso terzi, si deve ritenere che le norme applicabili saranno solo quelle strettamente relative alla sua attuazione. In questo senso sembra attestarsi la giurisprudenza, la quale in una recente pronuncia di merito ha affermato che: «Il sequestro conservativo costituisce una misura cautelare destinata alla conservazione della garanzia patrimoniale del creditore nel tempo necessario all'accertamento giudiziale delle sue pretese; pertanto, la sua natura è ontologicamente diversa rispetto a quella delle misure adottate in sede di procedura esecutiva, che a sua volta appare subordinata all'eventuale sopravvenienza di una sentenza di merito che consenta la conversione del sequestro in pignoramento, giusta il disposto di cui all'art. 686 c.p.c.; laddove il legislatore ex art. 678 c.p.c. rinvia, per il sequestro conservativo, alle forme del pignoramento presso il debitore e presso i terzi, intende il richiamo alle sole sue modalità esecutive.» (Tribunale Napoli 11 dicembre 2017). Di conseguenza, si può ritenere, a ragione, che l'obbligo di citazione del terzo possa considerarsi implicitamente abrogato; tale posizione, però, non sembra essere approvata da una recente giurisprudenza di merito che, puntando sulla diversa natura dei due istituti, ritiene ancora applicabile il disposto dell'art. 678 c.p.c. che prevede la citazione anche del terzo: «In conseguenza della modifica della disciplina dell'accertamento dell'obbligo del terzo (attuale art. 549 c.p.c.), la diversa natura (cautelare ed esecutiva) degli istituti preclude in radice la possibilità di rinvenire un caso di abrogazione tacita dell'art. 678 c.p.c. per effetto della novella introdotta in materia di pignoramento presso terzi.» (Tribunale Milano, sez. III, 21 aprile 2016). Quanto alla competenza territoriale si ritiene che questa rimarrà radicata presso il tribunale della residenza del terzo e non del debitore, quale norma speciale funzionale alla ratio dell'istituto del sequestro (e ciò in accordo alla sopra citata pronuncia del tribunale di Milano). Altro articolo che bisogna valutare è l'art. 686 c.p.c. che prevede la conversione del sequestro conservativo in pignoramento; da questa norma si può facilmente vedere quale sia lo stretto collegamento fra i due istituti: quello del pignoramento presso terzi e quello del sequestro conservativo che, pur nella diversità della loro natura, tendono ad uniformarsi quanto all'applicazione delle norme che ne regolano le modalità attuative. Se le premesse possono essere condivise, ne consegue che anche il termine dei trenta giorni, indicato nel quesito, andrà rispettato, così come pure l'obbligo previsto dall'art 164-ter primo comma disp. att. c.p.c., trattandosi di norme che regolano proprio la fase attuativa della misura cautelare del sequestro. Questa sembra anche essere la prassi tribunalizia ed al riguardo si richiamano le direttive dell'osservatorio sulla giustizia civile di Bologna ove si legge che «nell'ipotesi in cui il sequestro conservativo sia eseguito presso terzi, il difensore dovrà procedere, esclusivamente in via telematica, all'iscrizione a ruolo del procedimento … entro il termine di cui all'art. 543 c.p.c. (trenta giorni) che decorrerà a far data dalla consegna nelle mani del creditore procedente (difensore) del titolo da parte dell'ufficiale giudiziario …». |