Raggruppamento di azioni e valutazione sulla sospensione delle delibere assembleari

La Redazione
11 Gennaio 2021

In caso di raggruppamento di azioni, nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare, di cui si chieda la sospensione dell'esecuzione, non può essere sospesa la delibera impugnata da un singolo azionista se, alla luce della comparazione di cui all'art. 2378, comma 4 c.c.,

In caso di raggruppamento di azioni, nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare, di cui si chieda la sospensione dell'esecuzione, non può essere sospesa la delibera impugnata da un singolo azionista se, alla luce della comparazione di cui all'art. 2378, comma 4 c.c., il pregiudizio prospettato dal singolo azionista, rappresentante di una porzione infinitesima dell'azionariato, non giustifichi il sacrificio del preminente interesse sociale (c.d. proper business purpose) all'efficacia della delibera impugnata.

La sospensione della esecuzione di delibere impugnate può essere disposta, ex art. 2378, comma 4, c.c., dal giudice della relativa causa di merito valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione della esecuzione della deliberazione.

Deve essere ravvisata la conformità con l'interesse sociale dell'operazione di raggruppamento di azioni, consentendo tale operazione una gestione azionaria flessibile e, inoltre, evitando il rallentamento delle realizzazioni di eventuali obiettivi strategici da parte della società, obiettivi che la parcellizzazione dell'azionato renderebbe più ostici, considerando il difficile raggiungimento delle maggioranze assembleari.

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