L’incompetenza del giudice dell’opposizione determina la revoca del decreto ingiuntivo

Pasqualina Farina
13 Gennaio 2021

Il Tribunale di Reggio Emilia ha affrontato la questione delle conseguenze giuridiche dell'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo…
Massima

A seguito dell'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente, il giudice dispone, ex art. 38 comma 2 c.p.c., con ordinanza, la cancellazione della causa dal ruolo e rimette le parti davanti al giudice competente, senza pronunciarsi sulle spese e dopo aver revocato il decreto opposto (in quanto nullo poiché emesso da giudice incompetente).

Il caso

In sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Reggio Emilia, l'opponente ha proposto eccezione di incompetenza territoriale ex art. 18 c.p.c. per individuare quale giudice competente il Tribunale di Modena, nel cui circondario il debitore risiede.

Costituendosi in giudizio, il creditore ha espressamente aderito all'eccezione di incompetenza, riconoscendo che il criterio di collegamento della residenza, invocato in sede monitoria, portava indubbiamente a ritenere sussistente la competenza del Tribunale di Modena; pertanto, alla luce di quanto prescritto dall'art. 38 c.p.c., ha chiesto la rimessione della causa al giudice competente.

La questione

La questione affrontata dal Tribunale di Reggio Emilia riguarda le conseguenze giuridiche dell'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Le soluzioni giuridiche

Il Giudice di Reggio Emilia ha accolto l'istanza, conformandosi a quell'indirizzo che ritiene applicabile anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'art. 38 comma 2 c.p.c., in forza del quale «fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo».

L'adesione del creditore (opposto) all'eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Modena, ha condotto il Tribunale di Reggio Emilia a disporre la cancellazione della causa dal ruolo ed a rimettere le parti davanti al giudice competente, fissando in tre mesi il termine per la riassunzione. Ad un tempo l'operatività dell'art. 38 c.p.c. ha da un lato precluso al medesimo Giudice qualsiasi statuizione sulle spese, dovendovi provvedere il giudice al quale la causa è rimessa; dall'altro ha comportato la revoca del decreto opposto, risultato, di fatto, emesso da giudice incompetente (ex multis Cass. civ., 8 novembre 2013, n. 25180). A ben guardare, in questa particolare fattispecie, la cancellazione della causa dal ruolo non comporta più la trasmigrazione al giudice ad quem del giudizio di opposizione relativo ad un decreto ingiuntivo che più non esiste, ma la trasmigrazione ha ad oggetto un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del giudizio monitorio.

Osservazioni

Le motivazioni addotte dal Giudice di Reggio Emilia si allineano, lo si è anticipato, ad un indirizzo ormai prevalente in dottrina ed in giurisprudenza secondo il quale il giudizio introdotto con il ricorso monitorio e l'eventuale opposizione proposta dal debitore costituiscono, in realtà, un procedimento unitario. La premessa da cui muovere va, a nostro avviso, individuata nel fatto che il destinatario del decreto ingiuntivo può - nel termine di cui all'art. 641 c.p.c. - proporre opposizione dinanzi all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, ufficio munito di competenza funzionale e inderogabile per la decisione sull'opposizione.

In questo stato di cose la dichiarazione d'incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c., configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilità del decreto, determina in ogni caso la caducazione del decreto, caducazione della quale non possono disporre il giudice, né le parti. Lo sviluppo ulteriore di tale generale impostazione comporta poi che, anche qualora il giudice dell'opposizione, nel dichiararsi incompetente, non abbia espressamente dichiarato caducato il decreto ingiuntivo, l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non può mai concernere la causa di opposizione, ormai definita, ma attiene soltanto alla pretesa azionata dal creditore. In estrema sintesi: l'incompetenza e, conseguentemente, la riassunzione in seguito alla declaratoria d'incompetenza del giudice dell'opposizione impone al giudice ad quem di interpretare la domanda contenuta nell'atto di riassunzione esclusivamente come diretta a investirlo di un'azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore e sulle altre domande eventualmente introdotte (in termini, Cass. civ., 26 gennaio 2016, n. 1372).

Sotto altro profilo non va trascurato che proprio questa impostazione ha giustificato il consolidarsi dell'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui deve ritenersi inammissibile il regolamento di competenza con il quale si deduca che il giudice, nel dichiarare la propria incompetenza, abbia omesso di revocare il decreto ingiuntivo opposto; sia perché la pronuncia di incompetenza contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, con conseguente carenza di interesse alla formulazione di una tale doglianza, sia in quanto quest'ultima non ricade tra quelle previste dall'art. 42 c.p.c. (Cass. civ., 1 luglio 2020, n. 13426; Cass. civ., 3 novembre 2016, n. 22297).

Per completezza va aggiunto qui che anche di recente la Suprema Corte ha ribadito tale interpretazione, affermando che è inammissibile il regolamento di competenza nei confronti dell'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo si limiti ad una delibazione sommaria sulla competenza, unicamente come presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto (Cass. civ., 28 settembre 2020, n. 20357).

Riferimenti
  • C. Asprella, Opposizione a decreto ingiuntivo, in Ilprocessocivile.it del 7 luglio 2016;
  • P. Calamandrei, Il procedimento monitorio nella legislazione italiana, Milano, 1926, ora in Opere Giuridiche, a cura di M. Cappelletti, Napoli, 1983, IX, 7 ss., e anche in open access al link http://romatrepress.uniroma3.it;
  • R. Giordano, Note in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Giust. civ., 2013, p. 489;
  • A. Proto Pisani, Opposizione a decreto ingiuntivo, continenza e connessione: una grave occasione mancata delle Sezioni Unite in Foro it., 1992, p. 3286.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.