Successioni di contratti di apprendistato tra le stesse parti
18 Gennaio 2021
È possibile, dopo un contratto di apprendistato di I livello, stipularne un altro di alta formazione e ricerca?
Recentemente l'INL (nota n. 1026 del 23 novembre 2020) ha precisato che, in forza di quanto disposto dall'art. 43, comma 9, d.lgs. n. 81/2015, è riconosciuta solo la possibilità di trasformare un contratto di apprendistato per la qualifica/diploma professionale/certificato di specializzazione tecnica in uno di apprendistato professionalizzante con lo scopo di conseguire la qualificazione professionale utile ai fini contrattuali, rispettando i limiti di durata massima complessiva fissati dalla contrattazione collettiva (art. 42 comma 5, d.lgs. n. 81/2015).
Relativamente ad una possibile successione dei contratti di cui alla questione sottoposta, invece, deve tenersi conto della durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore, ciò incidendo sulla verifica del complessivo bagaglio di competenze già acquisite dal lavoratore-apprendista.
L'accertata esistenza di un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica ex se l'instaurazione di un successivo rapporto formativo.
Tuttavia la qualificazione che si intende raggiungere con il nuovo contratto non deve già essere posseduta al momento dell'instaurazione del rapporto.
Diversamente, infatti, il contratto di apprendistato sarebbe nullo per mancanza di causa, essendo impossibile formare un soggetto rispetto a competenze già in suo possesso.
Pertanto un lavoratore, con il quale sia stato stipulato un contratto di natura formativa, può essere parte di un ulteriore contratto avente anch'esso come finalità la formazione purché l'ulteriore negozio sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita.
Il piano formativo dovrà risultare diverso rispetto a quello precedente, consentendo ad esempio di acquisire un titolo ulteriore rispetto a quello già conseguito. |