Ricorso avverso la sospensione della patente di guida
20 Gennaio 2021
Per rispondere è bene ripercorrere un iter legislativo non certamente piano, che cercheremo di analizzare, per quanto consentito, in questa sede. Innanzitutto, l'art. 7 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 150/2011, prevede che i ricorsi contro le violazioni del codice della strada, di cui all'art. 204-bis, si possono proporre innanzi al Giudice di Pace: «1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo. 2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione». Si tratta del ricorso giurisdizionale per le violazioni del Codice della Strada. Il rito richiamato è quello del lavoro. La sospensione della patente di guida, prescritta dall'art. 223 comma 2 del Codice della Strada, può essere opposta - come stabilisce lo stesso art. 223 comma 4 - ai sensi dell'art. 205 del Codice della Strada e, quindi, sempre innanzi al Giudice di Pace, tramite il richiamo dell'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 e sempre con il rito del lavoro (salvo alcuni casi diversi da quello che qui ci occupa). Le norme richiamate così prevedono: - «4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e' ammessa opposizione, ai sensi dell'art. 205» (art. 223 comma 4 del Codice della Strada); – «1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011» (art. 205 del Codice della Strada); – «1. Le controversie previste dall'art. 22 della l. n. 689/1981, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente art. 2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione» (art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 150/2011). Dal combinato disposto delle norme richiamate, pertanto, si può ritenere che il ricorso possa essere presentato innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente e che il rito applicabile sarà quello in materia di lavoro. Sul punto vi è un'interessante pronuncia di legittimità la quale, sulla materia, così si esprime: «… Va ribadito in termini generali che, come affermato dalla Corte delle Leggi con la pronuncia n. 196/1994 (e ribadito anche con ord. n. 344/2004), sussiste una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria (adottato nei casi previsti dall'art. 223 del Codice della Strada) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta rispettivamente dal prefetto o dal giudice penale - ed all'esito del relativo accertamento - a seconda che sia stato commesso un mero illecito amministrativo (art. 218 del Codice della Strada) ovvero un reato (artt. 220 del Codice della Strada e segg.). Infatti, pur costituendo anch'essa misura afflittiva - connotata da analoghi effetti ed incidente sull'atto amministrativo di abilitazione alla guida, adottata a seguito (ed a cagione) della violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della circolazione stradale (cfr. Corte Cost., 18 giugno 1997, n. 184) - la sospensione provvisoria è provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito penale), strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli. E' evidente la diversità sia della natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso (Cass. civ., 28 agosto 2006, n. 18717) sia dei presupposti per la sua irrogazione, legati per la sospensione in via cautelare della patente di guida di cui all'art. 186 comma 9 del Codice della Strada, all'accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, e per la stessa sanzione prevista dall'art. 223 comma 3 del Codice della Strada alla configurabilità di altre ipotesi di reato rispetto a quelle richiamate dal comma 1 stesso art. 223 cit. Per completezza va aggiunto che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della l. n. 689/1931 (l. n. 689/1981), ha natura di rimedio generale, esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida e, quindi, anche contro i provvedimenti di sospensione adottati, come nel caso di specie, in via provvisoria dal Prefetto a norma dell'art. 223 comma 2 del d.lgs. n. 285/1992 (Cass. civ., sez. un., n. 3332/2004). Né viene nella specie in rilievo quanto affermato con la citata sentenza di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. II, 15 gennaio 2009, n. 922, non ponendosi un problema di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, essendo stato il titolo abilitativo alla guida ritirato nell'immediatezza dei fatti. (Cass. civ., sez. VI, 16 ottobre 2017, n. 24392). Evidentemente è frutto di refuso l'indicazione della l. n. 689/1931, dovendosi intendere la l. n. 689/1981; l'art. 22 della l. n. 689/1981 così recita: «Salvo quanto previsto dall'art. 133 del d.lgs. n. 104/2010, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall''art. 6 del d.lgs. n. 150/2011». Il richiamo all'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, riconduce alla competenza del Giudice di Pace ed al rito del lavoro. |