La conferma delle previsioni della percezione del mondo legale-forense riguardo agli effetti della pandemia Covid-19 sulla responsabilità sanitaria

Andrea Gentilomo
Michelangelo B. Casali
Claudio Spada
27 Gennaio 2021

Il Laboratorio di Responsabilità Sanitaria dell'Istituto di Medicina Legale di Milano ha redatto, durante il primo lockdown correlato alla situazione emergenziale ancora in corso, un questionario atto a sondare sensibilità ed orientamento dei professionisti medici legali e di quelli del mondo legale ed assicurativo relativamente ai temi della Responsabilità Sanitaria direttamente e/o indirettamente correlati alla pandemia da SARS-CoV-2.
Questionario ed elaborazione dei dati

Il Laboratorio di Responsabilità Sanitaria dell'Istituto di Medicina Legale di Milano ha redatto, durante il primo lockdown correlato alla situazione emergenziale ancora in corso, un questionario atto a sondare sensibilità ed orientamento dei professionisti medici legali e di quelli del mondo legale ed assicurativo relativamente ai temi della Responsabilità Sanitaria direttamente e/o indirettamente correlati alla pandemia da SARS-CoV-2.

Il questionario, compilabile online in forma anonima su piattaforma sicura, è stato diffuso tramite canali web, social network ed e-mail, ed è rimasto accessibile dal 25 aprile 2020 al 18 maggio 2020, periodo compreso tra la cosiddetta “Fase 1” – iniziata il 9 marzo in Lombardia e in 14 Province del Centro-Nord ed estesa a tutto il territorio nazionaleil 10 marzo 2020, con il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 – e la “Fase 2” – che ha avuto inizio il 4 maggio 2020 in seguito all'entrata in vigore del D.P.C.M del 26 aprile 2020.

Il questionario era suddiviso in tre sezioni, la prima prevedeva risposte di tipo chiuso, mentre la seconda e terza sezione erano strutturate con opzioni di risposta su scala Likert di valutazione, da 1 (totale disaccordo) a 5 (totale accordo).

I contenuti della prima sezione erano attinenti ai dati personali, quelli della seconda sezione riguardavano le opinioni e gli orientamenti inerenti in generale alla disciplina della Responsabilità Sanitaria, quelli della terza concernevano in particolare gli effetti della pandemia COVID-19 sulla disciplina della Responsabilità Sanitaria e i suoi determinanti.

I dati sono stati elaborati con metodi di analisi statistica descrittiva, le risposte sono state ulteriormente stratificate attraverso l'elaborazione di condizioni derivate, estrapolate dal confronto di caratteristiche specifiche (ad esempio età, quota parte rappresentata dalla Responsabilità Sanitaria nella propria attività lavorativa). L'elaborazione delle risposte alla seconda e terza sezione, strutturate con opzioni su scala Likert da 1 a 5, ha previsto un'aggregazione in tre gruppi: "disaccordo" per le opzioni 1 e 2, "neutro/non so" per l'opzione 3, "accordo" per le opzioni 4 e 5.

Sono stati raccolti e analizzati 1021 questionari con risposte da parte di addetti ai lavori, di questi 236 (23.11%) medici legali, 540 (52.89%) professionisti del mondo legale-forense, 219 (21.45%) professionisti del settore assicurativo e 26 (2.55%) altri professionisti che svolgono una attività affine agli addetti ai lavori, con coinvolgimento in tema di Responsabilità Sanitaria.

Questo articolo si incentra sui risultati relativi alle risposte dei professionisti del mondo legale-forense.

Dalle risposte fornite al questionario, si è evidenziata una pressoché equa distribuzione tra i sessi, con una lieve prevalenza del sesso femminile (52.22%); la fascia d'età compresa tra i 35 e i 64 anni è risultata maggiormente rappresentata (91.11%), coerentemente con l'età media dei professionisti attivi sul territorio nazionale (si veda Biancofiore G, I numeri dell'Avvocatura 2019. 1/2020 Gennaio-Aprile).

La maggior parte di questi ha dichiarato di svolgere il proprio lavoro presso regioni del Nord Italia, in particolare in Lombardia (40%); tale distribuzione è congrua con i territori di origine e massima diffusione del questionario.

I Legali intervistati hanno dichiarato di svolgere la propria professione prevalentemente in campo Civile (79.63%) e di occuparsi di Responsabilità Sanitaria per meno del 25% della propria attività (66.67%); il 48.33% ha ritenuto di essere aggiornato e informato e quindi di possedere conoscenze idonee ad esprimere una valutazione adeguata riguardo ai temi della Responsabilità Sanitaria, direttamente o indirettamente correlati alla pandemia COVID-19, solo il 13.52% non ha ritenuto di essere informato e aggiornato, mentre il 38.15% ha preferito dare risposta neutra.

Gli intervistati hanno ritenuto che la disciplina della Responsabilità Sanitaria tenderà ad evolvere nel tempo e che i cambiamenti deriveranno da contributi giurisprudenziali piuttosto che da contributi legislativi, ciò può essere spiegato dal loro coinvolgimento diretto nello sviluppo processuale e nell'interpretazione delle norme che emergono dal processo.

Interrogati sull'innesco alla base del contenzioso in ambito di Responsabilità Sanitaria, il 54% degli intervistati ha sostenuto che questo scaturisca da fattori “oggettivi” (ad es. acclarato errore diagnostico/terapeutico), piuttosto (34%) che “soggettivi” (ad es. non soddisfacente comunicazione medico-paziente). Tale giudizio è probabilmente influenzato dall'esigenza concreta da parte dei Legali di incardinare l'azione processuale su un fondamento tecnico, anche se, per i Legali di età superiore ai 65 anni, il 61.76% è risultato più incline a valorizzare la portata delle motivazioni “soggettive”, sulla base, forse, di una maggiore casistica esperienziale.

É emerso, poi, un certo scetticismo sull'efficienza/efficacia degli indirizzi contenuti nella Legge Gelli-Bianco, tenuto conto che solo la metà degli intervistati ha ritenuto quest'ultima in grado di fornire risposte idonee alle eventuali ricadute legali correlate all'emergenza da COVID-19, precisamente il 51.3% per quanto riguarda l'ambito civilistico e il 49.44% relativamente a quello penalistico (Figura 1, 2).

Figura 1: efficienza/efficacia degli indirizzi contenuti nella Legge Gelli-Bianco in ambito civilistico

Figura 2: efficienza/efficacia degli indirizzi contenuti nella Legge Gelli-Bianco in ambito penalistico

D'altra parte, l'art. 6 della legge Gelli-Bianco (Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria) aveva già destato perplessità, essendo considerato contraddittorio e più oneroso per la responsabilità penale del sanitario (si veda Gallone G, Palermo C, La responsabilità penale e civile del medico oggi: oneri e onori delle linee guida nella legge Bianco-Gelli. Italian Journal of Medicine. 2019; 7:1-11).

Ciò detto, comunque, 149 (57.09%) intervistati che ritengono di essere adeguatamente informati e aggiornati, hanno condiviso l'idoneità complessiva dei parametri normativi in ambito civilistico, 59 (22.61%) non li hanno invece ritenuti appropriati e 53 (20.31%) hanno dato risposta neutra. In ambito penalistico, 147 (56.32%) li hanno ritenuti validi, in contrasto ai 48 (18.38%) che hanno ritenuto il contrario, mentre 66 (25.29%) hanno dato la risposta neutra.

Per quanto riguarda le ricadute economiche dell'eventuale aumento delle richieste di risarcimento, la maggior parte dei Legali non ritiene vi sarà idonea copertura delle stesse, anche per la mancanza di riferimenti giurisprudenziali “calmieranti”; la percentuale dei dissensi aumenta se valutata nei Legali che si occupano di Responsabilità Sanitaria per più del 50% della loro attività lavorativa (Figura 3, 4) e tale aumento dei dissensi può essere correlato alla maggior contezza del costo reale dei contenziosi.

Figura 3: Risposte da parte dei professionisti del mondo legale-forense che si occupano di Responsabilità Sanitaria in percentuale >50% della loro attività lavorativa riguardo alla sostenibilità dell'architettura normativa della Legge Gelli-Bianco

Figura 4: Risposte da parte dei professionisti del mondo legale-forense che si occupano di Responsabilità Sanitaria in percentuale >50% della loro attività lavorativa riguardo alla sostenibilità dell'interpretazione giurisprudenziale relativa alla colpa medica

In effetti in situazioni come le crisi sanitarie globali (e quindi la pandemia da SARS-CoV-2) nelle quali si possono verificare esponenziali aumenti delle richieste di risarcimento del danno rispetto alla routine, l'architettura normativa potrebbe non essere in grado di sostenere l'onda di tali evenienze ed in tal senso potrebbero anche essere interpretate le posizioni espresse riguardo al ricorso o a sistemi di sostegno sociale di tipo solidaristico, che riconoscano lo sforzo di ogni componente del sistema (si veda Hazan M, Zorzit D, Corona Virus e Responsabilità (medica e sociale), in Ri.Da.Re, 10 marzo 2020), o a “scudi” difensivi e interventi normativi come gli emendamenti proposti al Decreto-Legge Cura Italia (si veda il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

D'altra parte, l'esigenza di garantire “l'immunità” ai professionisti sanitari è una problematica di interesse internazionale; lo Stato di New York ha emanato un'ordinanza attraverso cui ha escluso la punibilità degli operatori sanitari impegnati nella lotta alla pandemia, tranne in caso di negligenza grave (si veda Kelly AM, COVID‐19 and medical litigation: More than just the obvious. Emergency Medicine Australasia, 2020, 32: 703-705).

Non è mancato, inoltre, chi in dottrina si è espresso esortando i colleghi a non sovraccaricare i tribunali con numerosi procedimenti giudiziari nei confronti dei professionisti sanitari impegnati nella gestione dell'emergenza (si veda Mautone P, Responsabilità Sanitaria ai tempi del Covid 19, Ri.Da.Re, 01 aprile 2020).

Inoltre, vi è stata la forte presa di posizione del Consiglio Nazionale Forense sulla previsione di sanzioni per gli avvocati che offrono prestazioni volte a incoraggiare azioni giudiziarie nei confronti dei medici e dei professionisti sanitari impegnati in prima linea sul fronte dell'emergenza COVID-19 (Consiglio Nazionale Forense, Delibera 1°Aprile 2020 N. 177 Segnalazione FNOMCEO. Sostegno e solidarietà dell'Avvocatura ai Medici e ai Professionisti Sanitari).

Nonostante 287 (53%) intervistati non abbiano ritenuto necessario prevedere sanzioni per gli avvocati e i medici legali che offrono la loro assistenza contro professionisti sanitari impegnati nelle cure di pazienti affetti da COVID-19, 163 (30.19%) non hanno escluso tale necessità, ritenendo utile una diretta tutela nei confronti dei professionisti impegnati “sul campo” nella gestione della pandemia.

Ad ulteriore conferma di ciò è da rilevare che il dissenso espresso si è ridotto qualora la tutela venisse rivolta non solo a questi ultimi, ma anche alla componente dirigenziale/organizzativa (responsabilità dirigenziale non medica, responsabilità della struttura, responsabilità della politica sanitaria), alla quale vengono probabilmente ricondotti deficit quali-quantitativi di uomini e mezzi (si veda Faccioli M, Covid-19 e responsabilità civile sanitaria, in Ri.Da.Re, 11 maggio 2020).

Infine, 267 (49.44%) intervistati ha ritenuto prospettabile un aumento della medicina difensiva positiva (attività sanitarie intraprese al solo fine di ridurre il rischio di contenzioso) e 115 (21.30%) di quella negativa (astensione di attività sanitarie ritenute a rischio di contenzioso) (figure 5 e 6).

Figura 5: Prospettive di aumento della medicina difensiva positiva – intrapresa al solo fine di ridurre il rischio di contenzioso

Figura 6: Prospettive di aumento della medicina difensiva negativa – astensione di attività sanitarie ritenute a rischio di contenzioso

In effetti è probabile che anche solo la diffusione delle notizie relative ad un incremento del contenzioso conseguente all'evento pandemico possa indurre i sanitari ad attuare una medicina difensiva positiva in particolare nel successivo periodo non emergenziale.

Il 53.15% degli intervistati ha infine osservato che l'attuale pandemia sollevi una serie di questioni etiche, riflettendo i dilemmi dei professionisti sanitari (ad esempio chi trattare prima in caso di indisponibilità di posti letto e come affrontare le procedure di sperimentazione).

Conclusioni

Le questioni affrontate dai professionisti del mondo giuridico hanno evidenziato come la disciplina della Responsabilità Sanitaria sia ritenuta un sistema che tende ad evolvere nel tempo, e al contempo rilevato l'importanza fondamentale dei fattori oggettivi nella genesi del contenzioso. Gli intervistati immaginano che le conseguenze “colpose” di questa pandemia imporranno soluzioni che si discostano dagli usuali parametri dell'equo risarcimento, quali sistemi di sostegno sociale solidaristico, così da distribuire l'impegno su tutti i componenti del sistema (es. sistema indennitario).
Coerentemente, i pareri espressi dai Legali hanno dimostrato come ancor più in queste vicende “pandemiche” si debba scindere la responsabilità individuale da quella “organizzativo-strutturale-dirigenziale”, ritenendo corretta la previsione di sanzioni per i colleghi che prestino assistenza in procedimenti solo contro professionisti sanitari direttamente impegnati nelle cure di pazienti affetti dalla COVID-19. Gli intervistati risultano poi convinti che i cambiamenti che si verificheranno nella disciplina della Responsabilità Sanitaria in conseguenza di questa pandemia risulteranno temporanei e non certo permanenti.

Di tutta evidenza lo studio condotto ha colto le complesse problematiche che successivamente si sono innescate e che attualmente stiamo affrontando, offrendo un interessante spaccato dell'opinione al riguardo degli addetti ai lavori del settore legale-forense.

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