Trasferimento presso un diverso ente pubblico: rinvio all'art. 2112 c.c.

Teresa Zappia
01 Febbraio 2021

Soppressione di un ente pubblico e trasferimento: se ai i dipendenti trasferiti è stata garantita la conservazione dello “stato giuridico ed economico in godimento” al momento del passaggio al diverso ente, continuando anche a svolgere le medesime mansioni, possono rivendicare il trattamento economico goduto prima del trasferimento?

Soppressione di un ente pubblico e trasferimento: se ai i dipendenti trasferiti è stata garantita la conservazione dello “stato giuridico ed economico in godimento” al momento del passaggio al diverso ente, continuando anche a svolgere le medesime mansioni, possono rivendicare il trattamento economico goduto prima del trasferimento?

Nell'ambito del pubblico impiego il passaggio di personale da un ente ad un altro è regolato dall'art. 31, d.lgs. n. 165/2001, il quale rinvia espressamente all'art. 2112 c.c.

Ne consegue che, nel determinare la contrattazione collettiva applicabile in seguito al trasferimento, non potrà non tenersi conto dell'inserimento del personale trasferito in una diversa realtà organizzativa ed in un mutato contesto di regole normative e retributive, immediatamente applicabili al rapporto.

La temporanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente è infatti limitata, ai sensi del terzo comma dell'art. 2112 c.c., alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto, il che è escluso nell'impiego pubblico contrattualizzato dall'operatività della disciplina dettata, quanto alla contrattazione, dal d.lgs. n. 165/2001.

Tale soluzione ermeneutica è conforme, d'altronde, alla posizione espressa in materia dalla giurisprudenza sovranazionale secondo la quale la direttiva n. 2001/23, applicabile anche agli enti pubblici, è teleologicamente diretta ad assicurare il giusto equilibrio fra gli interessi dei lavoratori trasferiti e quelli del cessionario, il quale non potrebbe essere vincolato da un contratto alla cui negoziazione e stipulazione non abbia avuto la possibilità di partecipare (Corte giust. UE, 27 aprile 2017, cause riunite C-680/15 e C-681/15, Asklepios).

La conservazione dello “stato giuridico ed economico in godimento” non consente pertanto la cristallizzazione e sostanziale imposizione al cessionario della disciplina negoziale precedente, perseguendo piuttosto l'obiettivo di garantire la continuità dei rapporti e, dunque, il mantenimento del livello retributivo raggiunto, dell'anzianità e della qualifica, al fine di salvaguardare la posizione già acquisita dal dipendente ed ovviare a possibili mutamenti in peius.