Inesatta indicazione del nome del condominio e notificazione degli atti

Redazione scientifica
01 Febbraio 2021

Nonostante l'inesatta indicazione del nome del Condominio, se le altre indicazioni contenute nell'atto, ossia l'indirizzo e il nome dell'amministratore, e l'avvenuta notifica dell'atto a quest'ultimo, non ingenerano alcuna incertezza nell'identificazione dell'intimato, l'atto è viziato da errore materiale

L'omessa, incompleta o inesatta indicazione negli atti processuali del nominativo di una delle parti in causa non ha alcuna rilevanza nel caso in cui, dal contesto dell'atto notificato, risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio deve essere considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario (nel caso di specie, nonostante l'inesatta indicazione del nome del Condominio, le altre indicazioni contenute nell'atto, ossia l'indirizzo ed il nome dell'amministratore, e l'avvenuta notifica dell'atto a quest'ultimo, non potevano ingenerare alcuna incertezza nell'identificazione dell'intimato).

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