Dal MISE: per perdite relative all’esercizio 2019 non opera la sospensione della disciplina temporanea su riduzione del capitale e scioglimento

La Redazione
03 Febbraio 2021

Il MISE, con lettera circolare del 29 gennaio, n. 26890, fornisce alcuni chiarimenti sull'ambito di operatività dell'art. 6 Decreto Liquidità (d.l. n. 23/2020), in tema di sospensione della disciplina sullo scioglimento delle società per riduzione del capitale per perdite.

Il MISE, con lettera circolare del 29 gennaio, n. 26890, fornisce alcuni chiarimenti sull'ambito di operatività dell'art. 6 Decreto Liquidità (d.l. n. 23/2020), in tema di sospensione della disciplina sullo scioglimento delle società per riduzione del capitale per perdite. La norma in esame, come noto, ha introdotto una deroga alla disciplina codicistica, prevedendo che “non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4)” c.c..

La Camera di Commercio della Romagna ha evidenziato alcune problematiche relative alle richieste di iscrizione di scioglimento di una s.r.l., per perdite risultanti nell'esercizio 2019, non ricomprese nella finestra 9 aprile-31 dicembre 2020 di cui al citato art. 6.

Il MISE, anche alla luce del sopravvenuto intervento del legislatore che, con la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 266, l. n. 178/2020) ha sostituito l'art. 6, introducendo una norma dalla più ampia formulazione che parla di “perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, anziché di “fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data”.

Sembra, pertanto, da escludersi, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale: rimane salva la possibilità, di cui al comma 3, di rinviare le decisioni sulla causa di scioglimento alla chiusura dell'esercizio successivo, ma occorre una delibera assembleare.

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