L'Inps non soggiace al termine di decadenza di cui all'art. 29 d.lgs. n. 276/2003
15 Febbraio 2021
Il termine decadenziale pari a due anni di cui all'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 si applica anche nel caso in cui l'INPS agisca nei confronti dell'obbligato solidale per il pagamento dei contributi previdenziali?
In linea con l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione, il termine di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non è estensibile all'azione promossa dall'INPS.
L'obbligazione contributiva, indisponibile e di fonte legale, è autonoma e distinta rispetto a quella retributiva sebbene ad essa sia collegata, dovendo essere commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente, rectius il cd. “minimale contributivo”.
In precedenza, sebbene con riferimento all'art. 4 l. n. 1369/1960, è stato chiarito che l'ambito di efficacia del temine decadenziale, pur facendo la norma riferimento, oltre che ai diritti al trattamento economico, anche a quelli aventi fonte nelle leggi previdenziali, è da ritenere limitato alle azioni del lavoratore e non anche a quelle di un soggetto terzo, quale l'ente previdenziale.
Tenuto conto della finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale e della peculiarità dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, non potrebbe accettarsi un'interpretazione secondo la quale, corrisposta la retribuzione a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore, l'ente previdenziale non potrebbe ottenere il soddisfacimento dell'obbligo contributivo per non aver agito nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto.
In questo modo, infatti, si spezzerebbe il nesso tra retribuzione dovuta ed adempimento dell'obbligo contributivo, con conseguente vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l'art. 29 prefato mira a potenziare estendendo sotto il profilo soggettivo gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro.
Il diritto fatto valere dall'ente previdenziale, pertanto, deve ritenersi soggetto al termine di prescrizione ordinario, pari a dieci anni.
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