Contratto collettivo scaduto? Può durare sino alla stipula del nuovo contratto tra le parti

15 Febbraio 2021

Il contratto collettivo non rinnovato produce effetti sino alla sottoscrizione del nuovo accordo, anche quando la sigla sindacale non siede al tavolo del rinnovo.

«I contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo -secondo la disposizione dell'art. 2074 cod. civ.- in contrasto con l'intento espresso dagli stipulanti, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, violerebbe la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.».

La cessazione di efficacia dei contratti collettivi dipende dalla scadenza del termine stabilito. La norma di riferimento è l'art. 2074 c.c. per il quale il contratto collettivo scaduto produce effetti sino alla sottoscrizione del nuovo regolamento: nel caso di contratti collettivi post corporativi, che costituiscono evidente manifestazione dell'autonomia negoziale tra sindacati e associazioni rappresentative delle imprese, l'efficacia dell'accordo sopravvive alla scadenza se e solo se il contratto stesso preveda tale ultrattività.

La durata del contratto collettivo può essere indeterminata? Quando le condizioni potestative... impongono termini potenzialmente infiniti. La scadenza del contratto è quella fissata dalle parti collettive e quindi, la previsione della perdurante vigenza sino alla nuova sottoscrizione, pone un termine di durata potenzialmente indeterminato: il contratto collettivo di diritto comune è regolato dalla libera volontà delle parti che possono prevedere la piena efficacia degli accordi anche dopo la loro scadenza, sino a quando entrambe le parti, per propria libera scelta e volontà, non decideranno di sedere al tavolo del rinnovo.

Il termine finale può essere correlato ad una nuova negoziazione. Considerato il principio secondo cui, il criterio distintivo tra termine e condizione, vada ravvisato nella certezza o nell'incertezza del verificarsi di un evento futuro che le parti intendono prevedere per l'assunzione di un obbligo o per l'adempimento di una prestazione, ricorre l'ipotesi della sussistenza del termine quando l'evento futuro sia certo anche se sprovvisto di precisa collocazione cronologica.

In pratica, il termine è legittimo purché risulti dipendere da un fatto che si possa verificare con certezza. In quest'ottica, la locuzione del contratto collettivo che statuisca la durata dello stesso “fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL”, prevede legittimamente la volontà delle parti a vincolarsi al contenuto del contratto sottoscritto sino alla nuova negoziazione.

In sintesi… Le parti stipulanti CCNL, col fine di evitare contenziosi circa la durata e l'ultrattività del contratto, devono prevedere termini precisi di durata che, a scanso di equivoci, siano privi di incertezza rispetto al verificarsi dell'evento “rinnovo del contratto”: sottoscrivere un accordo con durata priva di precisa collocazione cronologica espone le parti a contenziosi decisamente evitabili.

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