Spese legali e dissenso alle liti interne del condominio
16 Febbraio 2021
I condòmini che rappresentano la minoranza assembleare impugnano le delibere; a seguito dell'impugnazione, i condòmini che rappresentano la maggioranza autoconvocano l'assemblea e deliberano la revoca di tutte le delibere impugnate. Dopo pochi giorni, i condòmini del gruppo di maggioranza decidono di inviare all'Amministratore dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art.1132 c.c., richiamando le loro decisioni in sede assembleare; inoltre, costituendosi volontariamente nel giudizio di impugnazione, chiedono sia dichiarata cessata la materia del contendere. Tuttavia, il giudice emette sentenza di condanna nei confronti del Condominio secondo il principio della soccombenza virtuale. I suddetti condomini intervenuti nel giudizio non intendono pagare. È da ritenersi valido ed efficace il dissenso di tutti i condòmini che hanno revocato le delibere impugnate?
L'argomento è, di per sé, insidioso, in quanto, proprio la conoscenza che i condòmini hanno ciascuno degli altri, potrebbe talora essere un motivo che induce a dissentire. Ad ogni modo, in assenza di ulteriori elementi utili ai fini di una precisa soluzione al quesito esposto, occorre richiamare quanto detto dalla norma ex art. 1132, prima comma, c.c.: “Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'Amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione”. Ebbene, secondo una prima lettura, la norma precisa solo un diritto del condomino a dissociarsi nel caso in cui l'assemblea abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda. Detto ciò, come possiamo interpretare la ratio della norma ex art. 1132 con la questione sottoposta dall'utente? La questione esposta riguarda due contrapposti fazioni del medesimo Condominio; dunque, in tale situazione, abbiamo le c.d. liti interne al Condominio. A tal proposito, secondo un orientamento giurisprudenziale (oggetto di discussione e contrasto dottrinale), l'art. 1132 c.c. riguarda solo l'ipotesi della lite fra il Condominio e un terzo estraneo: nell'ipotesi di controversie tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi, di fronte al particolare oggetto della lite, per dar vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la contesa, provvederà anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportarle, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'Amministratore (Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1970, n. 801). Conformemente a quanto detto, secondo altra successiva e più recente pronuncia, gli ermellini hanno ritenuto di dover dare continuità al principio esposto: tra Condominio e condomino non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell'articolo 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo e neppure l'articolo 1101 c.c., richiamato dall'articolo 1139 c.c. In altri termini, la ripartizione delle spese legali, affrontate per una causa che si è persa, o per la quale il giudice ha deciso di compensare le spese affrontate, ha criteri propri rispetto al motivo della causa stessa (Cass. civ. sez. II, 8 giugno 2014, n. 13885). Premesso quanto esposto, alla luce di quanto argomentato, non dovrebbe ritenersi valido il dissenso dei condomini del gruppo di maggioranza. Del resto, nella fattispecie, è stato reso un provvedimento di condanna nei confronti del Condominio contumace (soccombenza virtuale); sicché, richiamando quando detto dalla pronuncia citata “la ripartizione delle spese legali, affrontate per una causa che si è persa, o per la quale il giudice ha deciso di compensare le spese affrontate, ha criteri propri rispetto al motivo della causa stessa”, quindi, il Condominio (maggioranza dei condomini), in questa situazione, dovrebbe sostenere le spese legali.
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