I presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria
17 Febbraio 2021
Sul tema, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 3705/21, depositata il 12 febbraio.
Il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso di un cittadino straniero, richiedente il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria. Quest'ultimo ricorre in Cassazione, la quale accoglie il ricorso e afferma i seguenti principi:
1. «ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dall'art. 19 commi 1 e 1.1 del D.lgs. n. 286/1998, la valutazione comparativa sulla situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente, tanto con riferimento al Paese d'origine che in relazione al grado di integrazione da quegli conseguito in Italia, che il giudice di merito è chiamato a svolgere al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455 e Cass. civ., sez. I, 14 agosto 2020, n. 17130) non coincide con l'esame del contesto di origine del richiedente la protezione internazionale finalizzato allo scrutinio relativo alla sussistenza delle condizioni legittimanti per il riconoscimento di quest'ultima protezione. L'ambito delle due valutazioni è infatti diverso, sia per oggetto, essendo quella relativa alla verifica dei presupposti per la per la protezione internazionale limitata al solo apprezzamento della condizione del Paese di origine del richiedente, mentre quella concernente la protezione umanitaria è estesa anche alla situazione di integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza, quanto per prospettiva, posto che la verifica relativa alle condizioni per la protezione internazionale si ricollega alle ipotesi tipizzate dagli artt. 7,8 e 14 del D.lgs. n. 251/2007, mentre quella concernente la protezione umanitaria va esercitata in riferimento alla natura dell'istituto».
2. «non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d'origine, ma è necessaria una valutazione inerente l'allontanamento da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili. Solo all'interno di questa puntuale indagine comparativa può ed anzi deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l'effettività dell'inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e famliari in base alla loro durata nel tempo e stabilità. L'accertamento della situazione oggettiva del Paese d'origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale costituiscono il punto di partenza ineludibile dell'accertamento da compiere. (cfr Cass. civ., n. 420/2012, n. 359/2013, n. 15756/2013). È necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)».
3. «nell'ambito della valutazione comparativa tra la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente la protezione umanitaria, rispettivamente in Italia e nel Paese d'origine, richiesta ai fini della concessione, o del diniego, del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286/1998 (cfr. Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass. civ., sez. un., 13 novembre 2019, n. 29459; Cass. civ., sez. I, 14 agosto 2020, n. 17130; Cass. civ., sez. I, ord., 20 gennaio 2020, n. 1104) l'apprezzamento relativo al rischio, in caso di rimpatrio, di privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, ovvero di loro compromissione al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, va condotto non in termini astratti, ma in concreto, ponendo come base di partenza del procedimento di comparazione il livello di integrazione che il cittadino straniero abbia effettivamente realizzato in Italia, sotto i diversi profili sociale, lavorativo e familiaire. Sussiste infatti un rapporto di proporzionalità inversa tra i due corni dell'unico procedimento logico di valutazione, nel senso che tanto è più forte il radicamento in Italia del richiedente la protezione, tanto meno è richiesto un apprezzamento funditus della condizione esistente nel Paese di origine che sia direttamente collegato alla situazione individuale del richiedente stesso, dovendosi presumere che la semplice rilevante differenza tra i due contesti possa esporre il soggetto al grave rischio di veder compromesso il suo standard di vita, e con esso, il livello di protezione dei suoi diritti fondamentali che in concreto egli ha potuto conseguire mediante il processo di integrazione avuto nel Paese ospitante e che, quindi, in linea tendenziale ha diritto di conservare».
*fonte: www.dirittoegiustizia.it
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