Impugnazione di delibera sostituita e carenza dell’interesse ad agire
19 Febbraio 2021
Nel giudizio relativo all'impugnazione di una delibera di approvazione del bilancio, poi sostituita da altra delibera, non può trovar luogo alcuna valutazione delle eccezioni dell'attore relative alla invalidità della delibera sostitutiva che non sia stata a sua volta impugnata, tale valutazione essendo assorbita dalla constatazione del venir meno dell'interesse ad agire dell'attore: la valutazione del giudice, ex art. 2377, comma 8, c.c. della prima impugnazione deve invece limitarsi alla verifica dell'effettiva portata sostitutiva della seconda delibera, vale a dire della effettiva rimozione del contenuto della prima da parte della seconda disponente sul medesimo oggetto.
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