Notifiche al Giudice di Pace: è necessaria l’attestazione di conformità all’originale della copia analogica

Redazione scientifica
23 Febbraio 2021

Per le notifiche di atti davanti al Gdp, nel caso in cui non siano in vigore le regole del processo telematico, sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica…

In una controversia condominiale, G. M. T. proponeva appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Alessandria, che aveva respinto l'opposizione a precetto notificatole da parte di C. in Alessandria. Deduceva che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, è irrilevante che l'atto di citazione in opposizione e la procura alle liti siano notificati in formato «pdf» e non in formato «p7m» atteso che la comunicazione aveva comunque raggiunto il suo scopo.

Il Tribunale di Alessandria rigettava l'appello principale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione G.M.T., affidandosi a tre motivi.

La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso ritenendoli inammissibili, «investendo la diversa questione relativa alla correttezza del formato digitale utilizzato per gli atti trasmessi a mezzo PEC», senza contrapporre «alcuna valida ragione all'affermazione del Tribunale secondo cui in assenza di firma analogica era necessario che vi fosse un attestazione di conformità da parte del difensore, a sua volta munita di firma analogica che attestasse la firma digitale sia per l'atto di citazione sia per la procura».

Su questa specifica questione la Corte ha condiviso «la sostanziale correttezza delle argomentazioni del giudice di seconde cure», rilevando che «per la notifica di atti con sottoscrizione digitale nell'ambito di un processo per il quale non sono ancora operative le regole del processo civile telematico, quale è appunto il giudizio di Cassazione (e con affermazioni quindi suscettibili di estensione anche al processo dinanzi al giudice di Pace, nel quale del pari non risultava essere stato ancora attivato il processo telematico) questa Corte ha affermato che (Cass. civ., sez. un., n. 22438/2018) ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio, asseverazione conformità che deve essere sottoscritta in maniera analogica (cfr. Cass. civ., n. 19434/2019 e Cass. civ., n. 27480/2018, nonché in generale sulla necessità che la attestazione di conformità di atti originali telematici sia sottoscritta in maniera analogica, Cass. civ., sez. un., n. 8312/2019)».

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.