Effetti della provvisoria sospensione dell’efficacia esecutiva di un titolo
24 Febbraio 2021
Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4034/21, depositata il 16 febbraio.
La sentenza in commento trae origine dal procedimento esecutivo immobiliare instaurato avanti al Tribunale di Roma relativamente a tre diversi crediti vantati dalla medesima creditrice nei confronti del debitore esecutato. Nell'ambito di tale procedimento, il Giudice dell'esecuzione aveva escluso dalla distribuzione dei proventi della vendita coatta del bene pignorato i crediti vantati dalla ricorrente in forza di una sentenza la cui efficacia esecutiva era stata sospesa prima dell'udienza ex art. 596 c.p.c., salvo poi essere definitivamente confermata in data anteriore all'approvazione del progetto di distribuzione. Secondo il Giudice dell'esecuzione, al fine di non procrastinare sine die l'approvazione del progetto di distribuzione, il requisito dell'esecutività del titolo esecutivo deve sussistere al momento della celebrazione dell'udienza di cui all'art. 596 c.p.c., senza che possa avere rilievo la circostanza, come avvenuto nel caso di specie, che nelle more del rinvio di tale udienza sia venuta meno la ragione di sospensione dell'esecutività del titolo.
La creditrice ha impugnato avanti alla Corte di cassazione la sentenza del Giudice dell'esecuzione, censurando la decisione nella parte in cui quest'ultimo aveva ritenuto che, essendo stata sospesa l'esecutività della sentenza da cui derivano i crediti oggetto di intervento, risultavano insussistenti sia i presupposti per l'intervento di cui all'art. 499 c.p.c., sia quelli per l'accantonamento di cui all'art. 501 c.p.c. Accogliendo il ricorso, i Giudici hanno statuito che l'intervento del creditore, del cui titolo esecutivo la provvisoria esecutività sia stata sospesa, non per ciò stesso perde ogni effetto nell'ambito del processo di espropriazione forzata. Tale creditore, certamente, non potrà partecipare alle distribuzioni che dovessero avvenire medio tempore, ma se, prima della conclusione del processo esecutivo, il titolo recupera la sua vigenza, l'atto di intervento già compiuto riprende l'originario vigore, legittimando la concorrenza del creditore alle ulteriori fasi distributive. In tal modo si evita un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione del creditore pignorante, per il quale la perdita della provvisoria esecutività del titolo non determina l'inefficacia del pignoramento, ma soltanto la sospensione «esterna» del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato oppure confermato. Tale disparità di trattamento, peraltro, risulta ancora più marcata ove si consideri l'ipotesi, adombrata dallo stesso Giudice dell'esecuzione nel caso di specie, nella quale la sospensione dell'efficacia esecutiva riguardi il titolo del creditore interveniente rimasto l'unico capace di provocare i singoli atti espropriativi, essendo venuto definitivamente meno il diritto ad agire in executivis del creditore pignorante; in tal caso, infatti, si dovrebbe ammettere che si faccia luogo alla sospensione «esterna» del processo esecutivo, invece negata nel caso in cui al medesimo creditore si affianchi un altro munito di tiolo efficace.
*fonte: www.dirittoegiustizia.it |