Come collocare i bidoni per la raccolta differenziata in condominio
25 Febbraio 2021
Come devo collocare i bidoni per la raccolta differenziata in condominio?
La tematica della raccolta differenziata della spazzatura interessa la totalità degli amministratori di Condominio che devono districarsi in una giungla burocratica fatta da regolamenti ed ordinanze comunali, che cozzano con i limiti strutturali degli edifici e le esigenze delle singole persone. La raccolta differenziata, inoltre, è stata resa obbligatoria per tutti e sono state definite precise sanzioni per chi non rispetta le norme. Invero, la raccolta differenziata della spazzatura viene organizzata, solitamente, con la consegna da parte del comune o del gestore del servizio all'Amministratore di Condominio di contenitori in numero e dimensioni commisurate al numero delle utenze presenti nell'edificio per le frazioni di pattume previsto (indifferenziato, carta e cartone, organico, plastica, vetro, ecc.) da collocare all'interno degli spazi condominiali. Quindi, il Condominio è obbligato a collocare all'interno dei propri spazi comuni i bidoni comunali dedicati alla raccolta dei rifiuti differenziati e a esporli di conseguenza alle ore stabilite. A tal proposito, si evidenzia che la tematica della collocazione dei cassonetti della raccolta differenziata all'interno del cortile condominiale, con l'obbligo di esporli sulla pubblica via nelle aree e nei giorni stabiliti dal gestore rappresenta uno dei maggiori motivi di discussione non solo nelle assemblee ma anche nelle aule dei Tribunali, in particolare quando la loro posizione provoca disagi di carattere sia igienico che olfattivo. Difatti, i rifiuti sono generalmente conservati in contenitori diversi e ritirati, a seconda della tipologia in giorni diversi. Secondo un orientamento, chi provvede a portarli in strada onde farli svuotare è il custode, se vi è, o colui -condomino o terzo- al quale è stato dato questo incarico (Tar Piemonte, 10 luglio 2015, n. 1169. Secondo tale pronuncia, la metodologia di raccolta dei rifiuti urbani differenziati, il quale comporta il posizionamento dei cassonetti, di norma, all'interno dei cortili o delle pertinenze delle utenze private, costituisce principio generale preferenziale della vigente normativa regolamentare, ferma restando la possibilità per il Condominio di proporre una diversa collocazione dei cassonetti all'interno del cortile condominiale, che arrechi minor pregiudizio alle ragioni dei condòmini, purché la stessa sia al contempo tecnicamente attuabile senza pregiudizio per l'efficace gestione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani). Ed ancora, altra giurisprudenza ha evidenziato che con il termine «locale » si indica un luogo chiuso che appartiene a una costruzione, ancorché non edilizia, e non uno spazio aperto; da qui la conseguenza che se il Condominio dispone di spazi aperti, in essi possono ben esser alloggiati i "carrellati", anche nel caso di vecchi edifici che dispongano di un androne aperto: le esigenze di sicurezza non possono spingersi sino al punto di inibire la possibilità di accesso degli operatori agli spazi aperti dell' edificio, altrimenti verrebbe eliso lo scopo della norma e dell'attività contemplata. Né possono assumere rilievo eventuali profili di ordine estetico o igienico-sanitario, posto che, da un lato, nessuna disposizione normativa consente di attribuire rilievo ai primi e che, per i secondi, occorre tener conto che la raccolta e il deposito dei rifiuti sono già organizzati in mode tale che la permanenza dei rifiuti nei "carrellati" è ridotta al tempo minimo indispensabile e che spetta ai condomini preoccuparsi della pulizia e delle condizioni igieniche dei "carrellati" stessi (Tar Sicilia, 6 marzo 2020, n. 571). In conclusione, l'Assemblea condominiale è competente a decidere dove collocare i bidoni della raccolta differenziata; in mancanza di una delibera Assembleare, può provvedere direttamente l'Amministratore di Condominio. |