Contratto di lavoro e relazione stabile: elementi non sufficienti per rimanere in Italia

Redazione scientifica
25 Febbraio 2021

Respinta definitivamente la richiesta di protezione presentata da un cittadino originario della Guinea. Fondamentale, innanzitutto, la mancanza di credibilità nel suo racconto. Allo stesso tempo, i Giudici ritengono non sufficiente il richiamo da lui fatto a un contratto di lavoro e a una relazione stabile per consentirne la presenza in Italia.

Il riferimento a un contratto di lavoro e a una relazione sentimentale non è sufficiente per consentire al cittadino straniero di rimanere in Italia (Cass. civ., sez. II, ord., 22 febbraio 2021, n. 4648).

Ad essere presa in esame è la storia narrata da un uomo, originario della Guinea, approdato in Italia chiedendo protezione e parlando di possibili persecuzioni in caso di ritorno in patria. Il suo racconto è però ritenuto non credibile. Così, prima i membri della Commissione territoriale, poi i Giudici del Tribunale, infine i Giudici della Corte d'appello negano allo straniero ogni possibile protezione.

Col ricorso in Cassazione il legale del cittadino della Guinea prova a porre in evidenza le vicissitudini sopportate dal suo cliente. In particolare, l'avvocato spiega che lo straniero «ha riferito di essere di orientamento omosessuale, di aver perso i genitori nel corso di un'epidemia di Ebola» e, infine, di «essere fuggito dal proprio Paese per timore che, in ragione della sua inclinazione sessuale, gli venisse attribuita la responsabilità dell'epidemia».

In sostanza, secondo il legale, i Giudici di merito non hanno tenuto conto «della grave condizione di privazione delle libertà fondamentali e del trattamento discriminatorio riservato agli omosessuali in Guinea».

In aggiunta, poi, il legale pone anche in evidenza «l'inserimento socio-lavorativo in Italia» del suo cliente, che vanta «un contratto di lavoro» e sta portando avanti «una stabile relazione affettiva».

In primissima battuta dalla Cassazione mostrano di condividere in toto le perplessità dei Giudici d'appello sulla credibilità dello straniero. Quest'ultimo ha «prima riferito solo di aver perso i familiari nel corso dell'epidemia. Poi, in sede di audizione, ha detto di essere fuggito perché perseguitato da uno zio che rivendicava la proprietà di una casa. Infine, ha introdotto la questione dell'omosessualità soltanto nel ricorso presentato in Tribunale»: viste le diverse e contraddittorie versioni fornite, lo straniero «non è stato ritenuto credibile», osservano i Giudici della Cassazione.

Per quanto concerne l'ipotesi della «protezione umanitaria», il cittadino della Guinea ha posto in evidenza, come detto, «il suo inserimento socio-lavorativo in Italia», richiamando «un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed una stabile relazione affettiva in corso». Su questo fronte i Giudici ribattono osservando che lo straniero ha «documentato soltanto attività lavorative e di volontariato, senza fornire ulteriori dettagli», e, allo stesso modo, ha riferito di una «stabile relazione affettiva, prossima a sfociare in una convivenza» senza però fornire «alcun ulteriore dettaglio». Evidente, quindi, la fragilità degli elementi posti sul tavolo dall'uomo.

Ciò che conta, però, chiosano dalla Cassazione, è che «in ogni caso, la protezione umanitaria non può essere riconosciuta esclusivamente in forza di una attività lavorativa o di una relazione affettiva in corso in Italia, in quanto alla prova del radicamento deve comunque aggiungersi la dimostrazione che il rimpatrio esporrebbe lo straniero al rischio di una effettiva compromissione del nucleo inalienabile dei diritti umani fondamentali».

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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