Rifusione spese processuali: se si è assicurati, l’assicurazione paga
25 Febbraio 2021
Sul tema, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 4786/21, depositata il 22 febbraio.
Nella vicenda riguardante la richiesta di condanna di un medico chirurgo per il risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente, in seguito ad un intervento di mastoplastica riduttiva, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto in tema di rifusione delle spese sostenute per resistere all'azione risarcitoria promossa dalla ricorrente danneggiata: «la persona che abbia stipulato un'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, se convenuta in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione da parte del proprio assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea; tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere solo in due ipotesi: o quando manchi o sia inefficace la copertura assicurativa (circostanza che spetta al giudice accertare, anche incidentalmente) oppure quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive od avventate».
Per questo motivo la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
(Fonte: Diritto e Giustizia.it) |