Il rispetto del limite di velocità non esclude la condotta colposa

26 Febbraio 2021

La circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente o si attardino nell'attraversare costituisce un rischio tipico e quindi prevedibile della circolazione stradale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 7094/21, depositata in il 24 febbraio.

L'imputato veniva tratto a giudizio per il delitto di cui all'art. 590 c.p. perché, alla guida dell'autovettura, per colpa consistita nella violazione dell'art. 141 c. 1, 2 e 3 c.d.s., per aver proceduto a una velocità non adeguata alle caratteristiche del tratto di strada percorso - zona abitata - e alle condizioni ambientali esistenti - strada bagnata e al buio per un'interruzione dell'energia elettrica - e, comunque, nel non essere riuscito a evitare l'evento, investiva un pedone che attraversava fuori dalle strisce pedonali, cagionandone il decesso. Il Tribunale, sulla base delle testimonianze e dei rilievi dei consulenti tecnici delle parti, condannava l'imputato, con le generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di mesi sei di reclusione.

In sede di gravame, l'appellante motivava che il sinistro si sarebbe verificato esclusivamente per il fatto illecito dell'attraversamento della vittima al di fuori dalle strisce pedonali, poste a distanza di 27 metri, che si pone come causa eccezionale, atipica e non prevedibile, da sola sufficiente a provocare l'evento. La Corte, confermava la pronuncia di primo grado.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale - manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla velocità dell'autovettura, nonché travisamento della prova, consistente nel non aver proceduto a una valutazione unitaria della prova, valorizzando esclusivamente la CT del PM, nonostante le sue dedotte incongruenze.

La Suprema Corte, ritenuto infondato il motivo, ha rigettato il ricorso.

Osserva la Sezione che all'imputato non è stato contestato il superamento dei limiti di velocità (art. 142 c.d.s.), bensì la velocità non adeguata, ex art. 141 c.d.s.; le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità avrebbero dovuto orientare la condotta di guida alla massima prudenza fino a consentire l'arresto tempestivo del veicolo a fronte della possibilità di attraversamento di un pedone, che non costituisce un evento imprevedibile. Ne deriva che il rispetto limite di velocità non esclude la condotta colposa dell'imputato.

La sentenza della Corte territoriale risulta, quindi, conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza in relazione al cosiddetto principio di affidamento, che trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità.

La circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente o si attardino nell'attraversare costituisce un rischio tipico e quindi prevedibile della circolazione stradale.

Al contrario, il conducente va esente da responsabilità solo ove, per motivi estranei a ogni obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 10635/2013 e 33207/2013).

Sulla base di queste premesse, la Sezione ha ritenuto immune da vizi la sentenza della Corte territoriale.

(Fonte: Diritto e Giustizia.it)

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