Il bilanciamento di interessi con riferimento alla l. n. 104/1992
01 Marzo 2021
Se il CCNL applicato prevede la non applicazione della disciplina sui trasferimenti per quelli disposti in uffici dislocati della stessa unità produttiva, è superabile, sussistendo ragioni organizzativo-produttive, anche il consenso del lavoratore che assiste un parente disabile?
In linea generale le regole della contrattazione collettiva non possono incidere, diminuendole, sulle tutele predisposte inderogabilmente dal legislatore. Un C.C.N.L. non può pertanto introdurre eccezioni rispetto a norme quali l'art. 2103 c.c. e l'art. 33 l. n. 104/1992.
Quest'ultimo, in particolare, vieta di trasferire, senza il suo consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente. Il giudice, si rammenta, è chiamato ad una interpretazione delle norme in termini costituzionalmente orientati, tenendo conto, in particolare, dell'art. 3, comma 2, Cost.
Il principio di uguaglianza, con riferimento alla persona disabile, si traduce infatti in una tutela anche in via indiretta, mediante la regolamentazione del contratto di lavoro di cui è parte il familiare che fornisce assistenza. Il riconoscimento di diritti in capo al lavoratore è funzionale a garantire il diritto del congiunto con disabilità alla conservazione delle condizioni di assistenza.
In materia di trasferimento già l'art. 2103 c.c. postula un bilanciamento di interessi: il lavoratore non può essere trasferito se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, con onere probatorio gravante sul datore. L'art. 33 comma 5 l. n. 104/1992 disciplina più incisivamente i poteri datoriali nei casi in cui il lavoratore fornisca assistenza ad un familiare disabile, in ragione dell'impegno che tale attività comporta.
Il bilanciamento avviene tra interessi aventi copertura costituzionale, recte le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ed il libero svolgimento dell'attività economica privata, con salvaguardia delle prime ove le ragioni tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive o comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.
Tali argomentazioni trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, quando questa comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, a prescindere dalla contrattazione collettiva.
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