Tamponamento a catena: quando vi è presunzione di concorso di colpa?
01 Marzo 2021
Sul tema, la Suprema Corte con la sentenza n. 4304/21, depositata il 18 febbraio.
Un cittadino conveniva in giudizio con una società assicurativa, avendo subito gravi lesioni dopo un sinistro nel quale l'auto che l'aveva urtato era fuggita senza prestare soccorso. Per questi motivi il cittadino ricorre in Cassazione lamentando l'erronea valutazione da parte della Corte d'Appello, in quanto il Collegio di merito aveva accertato che si era trattato di un tamponamento avvenuto con le auto ferme in colonna. Egli si duole, inoltre, dell'errata omissione di pronuncia riguardo la liquidazione del danno patrimoniale.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto la Corte ha chiarito che: «il conducente di un veicolo dev'essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” d'inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2 c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili». (Cass. n. 13703/17). Essa inoltre ribadisce che nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l'art. 2054, comma 2 c.c., con la conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura del tamponante e del tamponato, fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; mentre nel caso di scontri successivi fra veicoli fermi in colonna, l'unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponante l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha accertato che il ciclomotore del ricorrente non fosse fermo, in una situazione di traffico con veicoli fermi in colonna, ed ha quindi concluso il non superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2 c.c.
Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto non si riporta in che termini siano stati proposti i diversi criteri di calcolo, con violazione degli art. 366 n. 3 e 6 c.p.c. Per questi motivi, la Corte ha rigettato il ricorso.
(Fonte: Diritto e Giustizia.it) |