Il giudice onorario può essere delegato all’audizione del richiedente asilo
01 Marzo 2021
È quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nell'ordinanza n. 5425/21, depositata il 26 febbraio 2021.
La Sezione Specializzata in materia di immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE del Tribunale territorialmente competente respingeva il ricorso proposto da un cittadino straniero avverso il diniego di protezione internazionale pronunciato dalla Commissione territoriale della propria città d'origine. Lo straniero, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione avverso la decisione della Sezione Specializzata con due motivi. I Giudici hanno respinto il primo dei motivi di ricorso proposto dal ricorrente con il quale quest'ultimo denunciava violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35-bis del d. lgs. 25/2008 e dell'art. 3, comma 4-bis, d.l. 13/2017, conv. con modif., in l. 46/2017. In particolare, secondo il ricorrente, quest'ultimo articolo prevede che: «per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio» con disposizione speciale prevalente su quelle generali disciplinanti il rito camerale di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., nonché sull'art. 168-bis dello stesso codice, disciplinante la nomina del Giudice istruttore. I Giudici di legittimità osservano tuttavia, che la giurisprudenza della loro Corte, ed in particolare della Prima Sezione Civile, si è, sin dall'inizio, orientata nel senso di confermare la legittimità della prassi, seguita dalle sezioni specializzate di numerosi tribunali, di delegare l'udienza destinata all'audizione del richiedente asilo a un Giudice onorario appartenente all'ufficio per il processo e non facente parte del collegio giudicante. Cass. civ., sez. I, n. 7878/2020, proseguono i Giudici, ha inoltre, puntualizzato che l'estraneità al collegio giudicante del Giudice onorario delegato all'audizione del richiedente asilo non assume rilievo rispetto al principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 276 c.p.c., dato che per i procedimenti camerali tale principio non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali. Tuttavia, i Giudici evidenziano che in controtendenza rispetto al rapido consolidamento del predetto orientamento, confermato da numerosi altri precedenti, si è posta la sentenza della prima sezione n. 24363/2020, nella quale viene prestata attenzione al profilo della validità della delega conferita al Giudice onorario, concludendo per la nullità della stessa – e della conseguente attività svolta dal Giudice delegato – per presunta violazione del principio potestas delegari non potest, atteso che lo stesso giudice professionale, autore della delega, è a sua volta delegato dal collegio alla trattazione della causa; la delega al Giudice onorario sarebbe invece legittima, secondo questa sentenza, se provenisse direttamente dal collegio. L'affacciarsi di tale precedente dissonante rispetto all'orientamento dominante, ha reso opportuno l'intervento delle Sezioni Unite le quali sono dell'avviso che i rilievi svolti dal precedente giurisprudenziale innanzi indicato siano superabili e che vada confermato l'orientamento dominante che muove dalla corretta considerazione che il Giudice onorario legittimamente svolge attività istruttoria delegata dal giudice professionale, essendo ciò espressamente previsto dall'art. 10, commi 10 e 11, d. lgs. 116/2017.
I Giudici concludono affermando che nel caso di specie, è pacifico ritenere che l'assunzione dell'audizione del richiedente asilo rientri senza dubbio tra i compiti delegabili al Giudice onorario, attesa l'evidente analogia con l'assunzione dei testimoni ed il carattere esemplificativo dell'elencazione di cui ai commi 10 e 11, d. lgs. 116/2017 innanzi citati. Né la validità del processo è inficiata dalla circostanza che il Giudice onorario, delegato all'attività istruttoria, non fa poi parte del collegio giudicante. Da tempo, infatti, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'avviso che nei procedimenti camerali – qual è quello di cui si discute – il principio dell'immutabilità del giudice ex art 276 c.c., opera con esclusivo riferimento al momento in cui la causa è introitata in decisione, e pertanto, non viene violato per il fatto che il collegio in tale momento abbia una composizione diversa da quella di precedenti fasi processuali, sicchè non rileva la circostanza che il Giudice che ha proceduto all'attività istruttoria non faccia poi parte del collegio giudicante (cfr. Cass. civ., sez. I, 2 agosto 1990, n. 7757, 20166/2004, 5060/2007, 16738/2011).
*fonte: www.dirittoegiustizia.it
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