Nullità delle operazioni baciate: l'art. 2358 c.c. si applica anche alle cooperative bancarie
09 Marzo 2021
Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio. Ne consegue che è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria - avvenga essa prima o dopo l'acquisto - atteso che assume rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato. Non deve pertanto ritenersi necessario la sussistenza di un vero e proprio "mutuo di scopo" o comunque di un "collegamento contrattuale", essendo al contrario sufficiente verificare che i due negozi siano di fatto tra loro intenzionalmente legati dalle parti e siano quindi, nella loro connessione fattuale, lesivi di fatto o in potenza dell'integrità del patrimonio sociale. Poiché la tutela del capitale sociale è centrale anche nelle società cooperative, l'art. 2358 c.c. trova applicazione anche per le società cooperative, in virtù del richiamo operato dall'art. 2519 c.c.
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