Distrazione di beni sociali e responsabilità contrattuale dell'amministratore: l'onere della prova
11 Marzo 2021
Nell'amministrazione della società, l'amministratore agisce su mandato dei soci ed è tenuto a conservare il patrimonio di cui la società è titolare, impiegandolo con diligenza e prudenza, e risponde personalmente della sua destinazione ogni qualvolta on sia in grado di giustificare che il mancato rinvenimento nel patrimonio sociale di denaro che avrebbe dovuto esservi affluito, sia giustificato da cause a lui non imputabile. La responsabilità dell'amministratore nei confronti della società, ex artt. 2392 per le s.p.a. e 2476, comma 1, c.c. per le s.r.l., è riconducibile al genus della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., con la conseguenza che nelle azioni di responsabilità, anche esercitate dalla curatela ex art. 146 l.fall., non è la società a dover fornire la prova della distrazione o malversazione di beni o somme di pertinenza dell'ente, da parte dell'amministratore, bensì è quest'ultimo a dover renderne conto e, ove non sia in grado di farlo, a rispondere del pregiudizio derivatone alla consistenza dell'attivo patrimoniale. |