Durata dell'incarico dell'amministratore: prorogatio o sine die?
10 Marzo 2021
Una clausola del Regolamento contrattuale prevede che l'Amministratore resti in carica fino a che l'Assemblea decide di procedere alla sua revoca o fino alle sue dimissioni. Detto ciò, nel 2014 l'Assemblea delibera di nominare un Amministratore ma senza specificarne la durata dell'incarico. Quest'ultimo, ad oggi, non ha mai convocato nessuna Assemblea per chiedere la sua riconferma. L'Amministratore è legittimamente in carica oppure è cessato dal suo incarico?
Preliminarmente si osserva che le norme del Regolamento condominiale non possono derogare alle disposizioni di determinati articoli, tra cui l'art.1129 c.c. che prevede che “l'incarico di Amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'Assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo Amministratore”. Difatti, secondo gli ermellini, è nulla la clausola del regolamento condominiale che riserva ad un determinato soggetto, per un tempo indeterminato, la carica di Amministratore di condominio, sottraendo il relativo potere di nomina e di revoca all'Assemblea. (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2013, n. 13011). Premesso ciò, ai fini di una possibile soluzione che tenga conto di quanto detto dal regolamento (lasciando impregiudicato il potere dell'Assemblea) e quanto previsto dall'art. 1129 c.c. (durata dell'incarico), occorre considerare i diversi orientamenti intervenuti dopo la riforma. Difatti, secondo un primo orientamento, la durata in carica dell'Amministratore è di un anno, e si rinnova automaticamente per un solo altro anno, dopo di che, se l'Amministratore non viene confermato dall'Assemblea, rimane in regime di prorogatio. Qualora si segua il primo orientamento (rinnovo tacito per un solo anno) l'Amministratore non sarà tenuto a mettere all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria la nomina dell'Amministratore alla prima scadenza, in quanto tacitamente confermato (Trib. Milano, 7 ottobre 2015), mentre sarà tenuto a farlo alla scadenza del rinnovo; in mancanza, lo stesso non potrebbe definirsi Amministratore a pieno titolo, bensì in regime di prorogatio. Secondo altro orientamento, invece, la carica di Amministratore si rinnova automaticamente, di anno in anno, senza soluzione di continuità. Quest'ultima interpretazione dottrinale parte dal presupposto che la legge non indichi espressamente un solo rinnovo e che, di fatto, il rinnovo o meno della carica rimane, in ogni caso, quale diritto dell'Assemblea che può, in ogni momento, revocare l'Amministratore anche in assenza di giusta causa. Qualora si segua questo secondo orientamento, l'Amministratore sarebbe, comunque, tenuto a portare la nomina al vaglio dell'Assemblea, ma lo stesso sarebbe confermato in assenza di altro candidato che riesca a raggiungere la maggioranza qualificata. In tal caso, però, si deve ritenere che, pur in presenza di un obbligo di inserire all'ordine del giorno la nomina dell'Amministratore, l'inottemperanza non implichi violazione grave a meno che non siano i condomini a richiederlo espressamente. Alla luce di quanto esposto, la risposta dei quesiti risiedono proprio nell'interpretazione del dato fattuale e normativo e, quindi prorogatio o sine die. Sia il regolamento che la norma riformata ex art. 1129 c.c. hanno lasciato impregiudicato il volere dell'Assemblea; sicché, in mancanza di una sollecitazione al riguardo, sembra che il rinnovo in esame sia stato interpretato dagli stessi condomini in maniera sine die: in tale situazione, l'Amministratore, forte della conservazione dei poteri e dei relativi diritti connessi all'incarico, non aveva alcun interesse a sollecitare una convocazione Assembleare per la nomina del nuovo Amministratore. Seguendo tale ragionamento, se quindi l'incarico cessa solo con la nomina di un nuovo Amministratore, appare chiara la formulazione del comma 10 dell'art. 1129 c.c., nella parte in cui prevede che l'incarico si rinnova oltre l'anno e l'Assemblea che viene convocata per la revoca o le dimissioni “delibera” la nomina del nuovo Amministratore. Da ultimo, conformemente a quanto detto, il Tribunale di Bologna (sentenza del 15 marzo 2018) ha riconosciuto pieni poteri gestori all'Amministratore cessato dall'incarico per scadenza del mandato, alla stregua di una “piena” prorogatio imperii da tenere distinta dalla “limitata” prorogatio imperii prevista dal comma 8 dell'art. 1129 c.c., applicabile quest'ultima ai soli casi di revoca e nomina del nuovo Amministratore. In conclusione, l'obbligo giuridico dell'Amministratore di condominio postula che, in mancanza di nomina o in presenza di conferma avvenuta con maggioranza insufficiente, l'Amministratore rimanga in carica con tutti i poteri: tale situazione si protrae fino ad una nuova nomina che può avvenire, sia ad opera dell'Assemblea, sia ad opera del tribunale su ricorso anche di un solo condomino o, secondo la nuova normativa sul condominio (l. n. 220/2012), anche su ricorso dello stesso Amministratore. Dunque, attesa l'incertezza nella vicenda in esame, sarebbe opportuna una convocazione finalizzata alla nomina di un nuovo Amministratore o alla riconferma del suo incarico. |