Il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato non attende l'esito di quello penaleFonte: Cass. Civ. sez. un., 16 marzo 2021, n. 7336 | Cass. Civ. sez. un., 8 marzo 2006, n. 4893 | Cod. Proc. Pen. Articolo 653 | RDL 27 novembre 1933 n. 1578 Articolo 44 | RDL 27 novembre 1933 n. 1578 | Cass. Civ. sez. un., 8 ottobre 2004, n. 20024 | L. 31 dicembre 2012 n. 247 Articolo 54 | L. 31 dicembre 2012 n. 247
18 Marzo 2021
È quanto affermato dalle Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 7336/21, depositata il 16 marzo.
Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale riforma della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Salerno, applicava ad un avvocato la sanzione disciplinare minore per non aver adempiuto al mandato difensivo ricevuto che prevedeva il deposito di un'istanza cautelare. Egli avrebbe infedelmente informato i clienti circa lo svolgimento delle relative vicende processuali e non avrebbe restituito la documentazione richiesta dagli assisiti come sarebbe stato suo dovere. Il CNF respingeva la domanda dell'incolpato di sospendere il procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale instaurato per i medesimi fatti.
L'avvocato ricorreva in Cassazione lamentando, tra i vari motivi, che erroneamente il CNF non aveva disposto la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del secondo processo penale.
I motivi di doglianza sono infondati in quanto le Sezioni Unite di questa Corte hanno già ribadito che «le disposizioni processuali contenute nella l. 247 cit. devono trovare applicazione dal 1 gennaio 2015; e poiché il procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato L. è stato aperto il 31 marzo 2016, consegue che è stata male invocata la giurisprudenza formatasi in precedenza; una giurisprudenza consolidatasi a partire da Cass. civ., n. 4893/2006 la quale aveva preso atto della riforma dell'art. 653 c.p.p. che aveva regolato i rapporti tra i due processi in termini di pregiudizialità penale, diversamente da quanto stabilito dall'originario art. 44, comma 1, del r.d.l. 1578 cit., che prevedeva invece l'esercizio obbligatorio dell'azione disciplinare in caso di sottoposizione dell'avvocato a procedimento penale, a meno che nelle more fosse intervenuto un giudicato di proscioglimento per insussistenza del fatto o perché l'imputato non lo aveva commesso, senza quindi la necessità della sospensione del processo disciplinare in attesa della definizione penale» (Cass. civ., n. 20024/2004).
Nel caso di specie il CNF ha correttamente applicato la nuova disciplina dell'art. 54 della l. 247/2012, che dispone ex novo in tema di rapporti tra processo penale e disciplinare, derivando da ciò che l'esito del giudizio disciplinare non può più farsi dipendere dal giudicato penale.
Per questi motivi la Corte di cassazione rigetta il ricorso.
*fonte: www.dirittoegiustizia.it |