L’indicazione di una PEC di un avvocato diverso da quello esercente il patrocinio vale come domiciliazione presso l’altro avvocato?

Redazione scientifica
19 Marzo 2021

La mera indicazione della PEC di un avvocato diverso da quello esercente il patrocinio con la semplice dichiarazione di voler ivi ricevere le comunicazioni, si risolve in una sorta di legittimazione dell'unico difensore ad indicare una PEC diversa da quella a lui riferibile secondo gli appositi registri e ciò senza una chiara assunzione di responsabilità qual è quella sottesa ad una dichiarazione di domiciliazione.

Così si è espressa la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 4920/2021, depositata il 23 febbraio.

In una controversia di natura risarcitoria proposta da alcuni soggetti titolari di utenze telefoniche nei confronti del gestore per disservizi verificatesi nel Comune di Cervinara, Il Tribunale accoglieva le domande attoree. Avverso tale pronuncia proponeva appello l'operatore di telefonia e il giudice di seconde cure accoglieva il gravame. L.Z. ed altri proponevano, quindi, ricorso per Cassazione.

La Corte ha ritenuto necessario esaminare prioritariamente due questioni preliminari, ritenendole non ostative alla trattazione del ricorso.

In primo luogo, i Giudici hanno affrontato la questione afferente alla validità comunicazione di cancelleria – relativa alla fissazione dell'adunanza – al difensore dei ricorrenti, rifiutata dalla relativa casella PEC dell'Avvocato (la Cancelleria ha attestato che la PEC era sempre tornata negativa) sicchè era stata eseguita la comunicazione a mezzo posta, risultata tuttavia tardiva. La questione era già stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la Corte ha richiamato sul punto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «La notificazione di un atto eseguita da un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di aver rinvenuto la casella PEC del destinatario «piena» da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della casella capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi» (Cass. civ., sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 3164); «la mancata consegna all'avvocato della comunicazione o notificazione inviatagli a mezzo posta elettronica certificata produce effetti diversi a seconda che gli sia o meno imputabile: nel primo caso le notificazioni/comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; nel secondo attraverso l'utilizzo delle forme ordinarie previste dal codice di rito» (Cass. civ., sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 3965).

In secondo luogo, i Giudici hanno rilevato che sempre il difensore dei ricorrenti, nel ricorso, aveva espressamente dichiarato, senza però indicare di volersi ivi domiciliare, «per le comunicazioni i seguenti recapiti», facendo riferimento ad una PEC riferibile ad altro avvocato. Poiché detto avvocato, le cui generalità emergevano solo dalla PEC, non risultava né in procura, né come domiciliatario, il Collegio si è chiesto se l'unico difensore esercente il ministero in sede di legittimità, ossia quello dei ricorrenti, avesse inteso indicare come domicilio la PEC di quell'altro difensore e, in caso di risposta positiva, se tale ipotetica domiciliazione si potesse considerare idonea. Il Collegio ha fornito risposta negativa, rilevando che l'indicazione mancava e che, di fronte al chiaro tenore del combinato disposto degli artt. 366, ult. comma e, soprattutto, 136, comma 2, c.p.c., là dove si fa riferimento alla trasmissione del biglietto di cancelleria relativo alla comunicazione «a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione dei documenti informatici», se quell'indicazione vi fosse stata sarebbe stata inefficace. Invero, l'ordinamento prevede che «l'individuazione del difensore destinatario della comunicazione di cancelleria avvenga automaticamente, cioè al di là della espressa indicazione della PEC, attraverso la ricerca nell'apposito registro» per cui si deve ritenere che «una domiciliazione presso PEC di un difensore diverso da quello che esercita il ministero difensivo possa avvenire solo se a tale difensore si attribuisca la qualifica di domiciliatario, mentre si deve escludere che il difensore esercente il patrocinio possa indicare per le comunicazioni la PEC di altro soggetto, pur esercente la professione di avvocato, senza qualificarlo come domiciliatario».

*fonte: www.ilprocessotelematico.it

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