Diritti dei condomini sulle parti comuni

Redazione scientifica
22 Marzo 2021

Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.
In tema di condominio ed uso delle cose comuni, il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene (art. 1118 c.c.). La legge dispone, altresì, che, sempre ove non sia precisato dal titolo, il valore proporzionale di ciascuna unità debba essere espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento (art. 68 disp. att. c.c.).

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