Le start up innovative a vocazione sociale non possono essere imprese sociali

La Redazione
25 Marzo 2021

Una start up innovativa a vocazione sociale non può acquisire anche la qualifica di ente del Terzo Settore (nello specifico, di impresa sociale), fintantoché rimane un ente lucrativo...

Una start up innovativa a vocazione sociale non può acquisire anche la qualifica di ente del Terzo Settore (nello specifico, di impresa sociale), fintantoché rimane un ente lucrativo: lo afferma il Mise, di concerto con il Ministero del Lavoro, nel parere n. 84932 del 24 marzo.

Un soggetto qualificato come start up innovativa a vocazione sociale (Siavs), ex art. 25, comma 4, d.l. n. 179/2012, non può richiedere l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e ottenere, quindi, anche la qualifica di impresa sociale ai sensi del d.lgs. n. 112/2017.

I due istituti sono, infatti, ben distinti e possiedono due discipline tra loro incompatibili, per la differente ratio legis che le sostiene. Le Siavs costituiscono un particolare tipo di start up innovative ma non sono annoverabili tra i soggetti del Terzo Settore, in quanto la loro natura resta quella di enti lucrativi: “cio che distingue in maniera inequivocabile le due qualifiche, infatti, è la loro diversa connotazione rispetto al carattere della lucratività”.

Per richiedere 'iscrizione presso la sezione speciale del Registro imprese dedicata alle imprese sociali, l'ente potrà rinunciare volontariamente alla qualifica di Siavs, con susseguente cancellazione dalla sezione start-up del Registro imprese, previo adeguamento del proprio statuto alle disposizioni recate dal d.lgs. 112/2017.

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