Il danno dinamico relazionale, il danno da sofferenza soggettiva interiore e la personalizzazione nel restyling della Tabella di Milano

Ludovico Berti
26 Marzo 2021

Il Gruppo danno alla persona dell'Osservatorio di Milano, in conseguenza delle novità normative e dei recenti principi di diritto enunciati dalla Cassazione, ha aggiornato la Tabella per la liquidazione del danno alla salute, proponendone una rivisitazione grafica che esplicita gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale, indicando la quota relativa al danno morale compresa nel punto di valore del danno biologico così da rendere più agevole la sua autonoma valutazione, la sua liquidazione ed il calcolo della personalizzazione.
Le modifiche apportate alla precedente tabella

L'Osservatorio, che ha comunque aggiornato i valori monetari secondo gli indici ISTAT, mantenendo fermi la struttura della Tabella e l'andamento della curva delle liquidazioni, con una nuova versione grafica, utile per suddividere gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale conseguenti alla lesione della salute, ha apportato le seguenti modifiche:

  • nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
  • nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
  • è stata aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata).

La ratio dell'intervento dell'osservatorio

L'Osservatorio, con tale ritocco grafico, mira a contrastare l'uso della Tabella come “scorciatoia” liquidatoria ribadendo come, nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa, il giudice non sia esonerato dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento della sussistenza delle diverse componenti di danno ed in ordine alla congruità degli importi risarcitori.

Logico corollario di tale precisazione contenuta nei Criteri orientativi è che sulla parte ricade un onere allegativo e dimostrativo sempre più rigoroso dovendo descrivere in modo dettagliato gli specifici pregiudizi sofferenziali e dinamico-relazionali patiti al fine di consentire al giudice di ritenerli accertati ricorrendo alle presunzioni, al notorio ed alle massime di esperienza.

In sostanza con il restyling grafico, si esortano tutti gli operatori del diritto, avvocati, giudici e C.T.U., a lavorare di più e meglio.

Il danno dinamico relazione ed il danno da sofferenza

L' autonomia del danno da sofferenza rispetto al danno dinamico-relazionale, da ormai tre anni sancita dalla Cassazione (Cass. 901/18; Ord. 7513/18; Cass. 28989/19) e pure consacrata con le più recenti decisioni note con il nome di “San Martino 2” (Cass. civ., n. 28985/2019, n. 28986/2019), aveva già messo in crisi il sistema Tabellare milanese costruito ad hoc nel 2009 dopo le Sezioni Unite di “San Martino 1” (SSUU 26972-73-74-75/08) che inglobava il morale nel punto biologico anche se, con la più recente pronuncia n. 25164/2020, la Terza Sezione aveva dato indicazioni su come utilizzarla per rispettare il nuovo principio di autonoma valutazione e liquidazione delle diverse componenti del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute.

Forse, complice la recente pubblicazione della bozza della attesissima Tabella di legge sulle macroinvalidità che propone una liquidazione separata delle diverse poste del danno non patrimoniale alla salute, l'Osservatorio non ha perso tempo e sfruttando l'assist fornito dalla Terza Sezione che con le nuove istruzioni aveva comunque rinnovato l'imprimatur che la Tabella di Milano aveva ricevuto nel 2011 con la nota sentenza Amatucci (Cass. 12408/11), ne ha riproposto una nuova veste grafica che ne consente una più semplice fruibilità da parte dell'operatore del diritto non sempre avvezzo a confrontarsi con complicati calcoli matematici.

Indicando specificamente gli importi del danno dinamico-relazionale e di quello da sofferenza soggettiva interiore, che sommati danno il valore del punto del danno non patrimoniale, si facilita il giudice nell'operazione di scorporo del morale per negarne la liquidazione nell'ipotesi in cui la parte non abbia allegato e dimostrato la sua sussistenza o nel calcolo della personalizzazione secondo le ultime indicazioni della Suprema Corte.

Logicamente, qualora invece la prova di una sofferenza standard connaturata alla lesione in sé, che la dottrina medico legale definisce “menomazione-correlata”, dovesse essere ritenuta raggiunta, il giudice procederà alla liquidazione del valore Tabellare complessivo mentre un maggiore o minore importo potrà essere riconosciuto quando risulti che la lesione alla salute abbia provocato un grado di sofferenza superiore o inferiore alla media.

Nell'accertamento della sofferenza menomazione correlata, nel “nuovo quesito medico legale” il medico legale assume il compito, anche se meramente descrittivo, di coadiuvare il giudice nella relativa quantificazione fornendogli una indicazione secondo una scala crescente di intensità (assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima).

Fuori dalla competenza del medico legale è, invece, il pregiudizio sofferenziale “puro” non direttamente connesso alla lesione alla salute, come ad esempio la tristezza, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura e la disperazione, capace di essere autonomamente valutato e separatamente liquidato dal giudice ad equità.

Emerge dunque un duplice aspetto del danno morale, ora denominato “danno da sofferenza soggettiva interiore”:

  • quello relativo alla “sofferenza menomazione correlata” che sulla base di quanto allegato dalla parte e di quanto indicato dal CTU viene liquidato secondo la Tabella;
  • quello relativo alla “sofferenza pura” che, prescindendo dall'aspetto biologico ed attenendo a pregiudizi non suscettibili di descrizione da parte del medico legale, qualora sia allegato e dimostrato dalla parte, è distinto dal primo ed a questo può aggiungersi con una ulteriore liquidazione del giudice, ma pur sempre nei limiti del range dei valori monetari previsti in Tabella ricorrendo, eventualmente, anche all'aumento personalizzato dell'ultima colonna.

Sembra logico ritenere che, in taluni casi particolari, qualora la “sofferenza menomazione correlata” risulti accertata e quindi liquidata con il riconoscimento del valore relativo al punto pieno di danno non patrimoniale e l'aumento personalizzato riconosciuto per il ristoro di “pregiudizi dinamico-relazionali peculiari”, la liquidazione dell'ulteriore ed autonomo “pregiudizio sofferenziale puro”, se dimostrato, non potrebbe che avvenire con un importo extraTabellare determinato dal giudice ad equità, poiché ritenendo che con l'aumento di cui all'ultima colonna della Tabella si debba comunque coprire sia la personalizzazione del danno dinamico-relazionale che quella per la componente sofferenziale non correlata alla lesione, si rischia di non risarcire pienamente i diversi pregiudizi subiti dalla vittima.

In ogni caso, a seguito di una corretta allegazione della parte, il giudice potrà ritenere provata la sussistenza del pregiudizio facendo ampio ricorso alle presunzioni addirittura bypassando la prova testimoniale (Cass. n. 25164/2020).

La personalizzazione

Nessuna novità nel nuovo quesito medico legale in tema di personalizzazione.

È il caso di sottolineare nuovamente (cfr. BERTI “Liquidazione del danno non patrimoniale: le nuove istruzioni della Cassazione sull'uso della Tabella di Milano”) come l'indicazione della personalizzazione sulla sola quota di danno dinamico relazionale, affermata dalla recente sentenza della Terza Sezione n. 25164/2020, è criticabile sulla base di due solide argomentazioni:

  • tale criterio è contrario all'art. 138 Cod. Ass.. che prevede, qualora la menomazione incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed accertati, un aumento fino al 30% dell'”ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2” e, quindi, ai sensi della lett. e) anche dell'ammontare comprensivo della componente morale che la norma in questione non prevede di scorporare per procedere alla personalizzazione;
  • la parte del danno morale relativa alla sofferenza “menomazione correlata” è una componente intrinseca del danno biologico influendo anch'essa, anche se in termini di dolore e non meramente funzionali, nel fare areddituale del danneggiato dovendosi quindi porre alla base della personalizzazione nel caso di ripercussioni dinamico-relazionali eccezionali, anomale ed affatto peculiari, non potendo non essere le stesse comunque influenzate anche dall'aspetto sofferenziale intrinsecamente connesso alla lesione.

Va inoltre segnalato come l'Osservatorio non abbia seguito pedissequamente le “istruzioni” della Terza Sezione della Suprema Corte laddove:

  • ha mantenuto invariate le percentuali previste per la personalizzazione continuando a prevedere aumenti anche del 50% quando con la richiamata sentenza n. 25164/2020 la Cassazione, questa volta rispettando alla lettera il disposto dell'art. 138 Cod. Ass., aveva limitato l'aumento al 30% previsto dalla norma (par. 3.1.3, punto n.4);
  • concepisce (cfr. quesito al CTU in tema di personalizzazione) aumenti in conseguenza della privazione di “rilevanti interessi del danneggiato per una specifica attività hobbistica”, “di regola desumibile dalla considerevole quantità di tempo” dedicatagli dal danneggiato prima dell'evento lesivo, in tal modo discostandosi dal rigoroso orientamento che postula, invece, l'accertamento di “conseguenze del tutto anomale ed affatto peculiari” (Cass., n. 7513/2018) ribadito anche dalla richiamata decisione del novembre scorso in cui si prescinde dalla considerazione circa il valore ed il peso delle attività precluse per quel determinato danneggiato che invece sembra far propria l'Osservatorio;
  • prevede (cfr. la citata Relazione illustrativa) la personalizzazione sugli aspetti dinamico-funzionali anche per il “lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali” quando la Terza Sezione sembra escluderlo nel precisare che “la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute e quella relativa alla capacità lavorativa specifica, da valutarsi nell'ambito del danno patrimoniale, esula dalla sfera del danno biologico”(Cass. n. 25164/2020, par. 2.1).

La personalizzazione non viene quindi limitata a casi del tutto particolari in ragione della straordinarietà dell'attività che, come ho evidenziato nel commento a Cass. n. 24155/2018 pubblicato su questa rivista nel dicembre 2018 dal titolo “I nuovi requisiti per la personalizzazione del danno biologico alla salute”, escluderebbe dalla possibilità di ottenerla i soggetti più deboli quali bambini ed anziani ma, riguardando generici hobbies (e non attività sportive svolte a livello professionistico come imposto dalla richiamata sentenza) e venendo condizionato il suo riconoscimento al tempo dedicato alla sua pratica e non all'eccezionalità dell'attività rispetto ai casi analoghi, di fatto e con più spiccato senso di equità, tale voce di danno, che da sempre trova il suo presupposto nelle peculiarità della persona, risulta accessibile a tutti coloro che forniscano la prova, anche presuntiva, di non far più ciò che prima procurava loro una tale soddisfazione, un tale piacere e una tale gratificazione da risultare meritevole della tutela risarcitoria.

In conclusione

L'intervento di adeguamento grafico sulla Tabella per il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute merita sicuro plauso non solo per averla resa più attuale e conforme ai principi normativi e giurisprudenziali ma anche per il fatto di aver facilitato il suo utilizzo evitando la non facile operazione di scorporo matematico.

Nella pratica, ma ciò prescinde dalla Tabella, vedremo se l'autonoma liquidazione del danno morale e soprattutto la questione della suo accertamento e le modalità di calcolo della personalizzazione, verranno ugualmente accolti nei diversi tribunali o se, come è temibile, a medesime questioni verranno date soluzioni diverse, con buona pace di quel principio di equità che, inteso dalla richiamata sentenza Amatucci quale uniformità liquidativa nazionale, era stato posto alla base del riconoscimento alla Tabella di Milano a riferimento liquidativo paranormativo.

Approfondimento
  • D. Spera, Il nuovo quesito medico legale all'esame dell'Osservatorio di Milano, in Ridare.it;
  • D. Spera, La sofferenza cos'è, come si liquida e come l'accerta il CTU?, in Ridare.it;
  • D. Spera, I 10 punti del danno biologico: commento a Cass. n 25164-2020 su danno morale, personalizzazione e tabella milanese, in Ridare.it;
  • D. Spera, Le più importanti novità nelle nuove tabelle milanesi del danno non patrimoniale, in Ridare.it.
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