Il danno dinamico relazionale, il danno da sofferenza soggettiva interiore e la personalizzazione nel restyling della Tabella di Milano
26 Marzo 2021
Le modifiche apportate alla precedente tabella
L'Osservatorio, che ha comunque aggiornato i valori monetari secondo gli indici ISTAT, mantenendo fermi la struttura della Tabella e l'andamento della curva delle liquidazioni, con una nuova versione grafica, utile per suddividere gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale conseguenti alla lesione della salute, ha apportato le seguenti modifiche:
L'Osservatorio, con tale ritocco grafico, mira a contrastare l'uso della Tabella come “scorciatoia” liquidatoria ribadendo come, nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa, il giudice non sia esonerato dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento della sussistenza delle diverse componenti di danno ed in ordine alla congruità degli importi risarcitori.
Logico corollario di tale precisazione contenuta nei Criteri orientativi è che sulla parte ricade un onere allegativo e dimostrativo sempre più rigoroso dovendo descrivere in modo dettagliato gli specifici pregiudizi sofferenziali e dinamico-relazionali patiti al fine di consentire al giudice di ritenerli accertati ricorrendo alle presunzioni, al notorio ed alle massime di esperienza. In sostanza con il restyling grafico, si esortano tutti gli operatori del diritto, avvocati, giudici e C.T.U., a lavorare di più e meglio. Il danno dinamico relazione ed il danno da sofferenza
L' autonomia del danno da sofferenza rispetto al danno dinamico-relazionale, da ormai tre anni sancita dalla Cassazione (Cass. 901/18; Ord. 7513/18; Cass. 28989/19) e pure consacrata con le più recenti decisioni note con il nome di “San Martino 2” (Cass. civ., n. 28985/2019, n. 28986/2019), aveva già messo in crisi il sistema Tabellare milanese costruito ad hoc nel 2009 dopo le Sezioni Unite di “San Martino 1” (SSUU 26972-73-74-75/08) che inglobava il morale nel punto biologico anche se, con la più recente pronuncia n. 25164/2020, la Terza Sezione aveva dato indicazioni su come utilizzarla per rispettare il nuovo principio di autonoma valutazione e liquidazione delle diverse componenti del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute. Forse, complice la recente pubblicazione della bozza della attesissima Tabella di legge sulle macroinvalidità che propone una liquidazione separata delle diverse poste del danno non patrimoniale alla salute, l'Osservatorio non ha perso tempo e sfruttando l'assist fornito dalla Terza Sezione che con le nuove istruzioni aveva comunque rinnovato l'imprimatur che la Tabella di Milano aveva ricevuto nel 2011 con la nota sentenza Amatucci (Cass. 12408/11), ne ha riproposto una nuova veste grafica che ne consente una più semplice fruibilità da parte dell'operatore del diritto non sempre avvezzo a confrontarsi con complicati calcoli matematici. Indicando specificamente gli importi del danno dinamico-relazionale e di quello da sofferenza soggettiva interiore, che sommati danno il valore del punto del danno non patrimoniale, si facilita il giudice nell'operazione di scorporo del morale per negarne la liquidazione nell'ipotesi in cui la parte non abbia allegato e dimostrato la sua sussistenza o nel calcolo della personalizzazione secondo le ultime indicazioni della Suprema Corte. Logicamente, qualora invece la prova di una sofferenza standard connaturata alla lesione in sé, che la dottrina medico legale definisce “menomazione-correlata”, dovesse essere ritenuta raggiunta, il giudice procederà alla liquidazione del valore Tabellare complessivo mentre un maggiore o minore importo potrà essere riconosciuto quando risulti che la lesione alla salute abbia provocato un grado di sofferenza superiore o inferiore alla media. Nell'accertamento della sofferenza menomazione correlata, nel “nuovo quesito medico legale” il medico legale assume il compito, anche se meramente descrittivo, di coadiuvare il giudice nella relativa quantificazione fornendogli una indicazione secondo una scala crescente di intensità (assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima).
Fuori dalla competenza del medico legale è, invece, il pregiudizio sofferenziale “puro” non direttamente connesso alla lesione alla salute, come ad esempio la tristezza, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura e la disperazione, capace di essere autonomamente valutato e separatamente liquidato dal giudice ad equità.
Emerge dunque un duplice aspetto del danno morale, ora denominato “danno da sofferenza soggettiva interiore”:
Sembra logico ritenere che, in taluni casi particolari, qualora la “sofferenza menomazione correlata” risulti accertata e quindi liquidata con il riconoscimento del valore relativo al punto pieno di danno non patrimoniale e l'aumento personalizzato riconosciuto per il ristoro di “pregiudizi dinamico-relazionali peculiari”, la liquidazione dell'ulteriore ed autonomo “pregiudizio sofferenziale puro”, se dimostrato, non potrebbe che avvenire con un importo extraTabellare determinato dal giudice ad equità, poiché ritenendo che con l'aumento di cui all'ultima colonna della Tabella si debba comunque coprire sia la personalizzazione del danno dinamico-relazionale che quella per la componente sofferenziale non correlata alla lesione, si rischia di non risarcire pienamente i diversi pregiudizi subiti dalla vittima.
In ogni caso, a seguito di una corretta allegazione della parte, il giudice potrà ritenere provata la sussistenza del pregiudizio facendo ampio ricorso alle presunzioni addirittura bypassando la prova testimoniale (Cass. n. 25164/2020). La personalizzazione
Nessuna novità nel nuovo quesito medico legale in tema di personalizzazione.
È il caso di sottolineare nuovamente (cfr. BERTI “Liquidazione del danno non patrimoniale: le nuove istruzioni della Cassazione sull'uso della Tabella di Milano”) come l'indicazione della personalizzazione sulla sola quota di danno dinamico relazionale, affermata dalla recente sentenza della Terza Sezione n. 25164/2020, è criticabile sulla base di due solide argomentazioni:
Va inoltre segnalato come l'Osservatorio non abbia seguito pedissequamente le “istruzioni” della Terza Sezione della Suprema Corte laddove:
La personalizzazione non viene quindi limitata a casi del tutto particolari in ragione della straordinarietà dell'attività che, come ho evidenziato nel commento a Cass. n. 24155/2018 pubblicato su questa rivista nel dicembre 2018 dal titolo “I nuovi requisiti per la personalizzazione del danno biologico alla salute”, escluderebbe dalla possibilità di ottenerla i soggetti più deboli quali bambini ed anziani ma, riguardando generici hobbies (e non attività sportive svolte a livello professionistico come imposto dalla richiamata sentenza) e venendo condizionato il suo riconoscimento al tempo dedicato alla sua pratica e non all'eccezionalità dell'attività rispetto ai casi analoghi, di fatto e con più spiccato senso di equità, tale voce di danno, che da sempre trova il suo presupposto nelle peculiarità della persona, risulta accessibile a tutti coloro che forniscano la prova, anche presuntiva, di non far più ciò che prima procurava loro una tale soddisfazione, un tale piacere e una tale gratificazione da risultare meritevole della tutela risarcitoria. In conclusione
L'intervento di adeguamento grafico sulla Tabella per il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute merita sicuro plauso non solo per averla resa più attuale e conforme ai principi normativi e giurisprudenziali ma anche per il fatto di aver facilitato il suo utilizzo evitando la non facile operazione di scorporo matematico.
Nella pratica, ma ciò prescinde dalla Tabella, vedremo se l'autonoma liquidazione del danno morale e soprattutto la questione della suo accertamento e le modalità di calcolo della personalizzazione, verranno ugualmente accolti nei diversi tribunali o se, come è temibile, a medesime questioni verranno date soluzioni diverse, con buona pace di quel principio di equità che, inteso dalla richiamata sentenza Amatucci quale uniformità liquidativa nazionale, era stato posto alla base del riconoscimento alla Tabella di Milano a riferimento liquidativo paranormativo. Approfondimento
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