“Decreto sostegni”: misure sulla riscossione
26 Marzo 2021
Premessa
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni), di recente pubblicazione in gazzetta ufficiale, contiene, tra le varie misure approvate a sostegno delle imprese e degli operatori economici, diverse disposizioni che involgono direttamente il comparto della riscossione. In particolare, il provvedimento, tenendo conto del persistere dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e dei conseguenti effetti socio-economici, dispone una proroga ulteriore del periodo di sospensione dei termini per i versamenti derivanti da cartelle e atti di accertamento esecutivi. Inoltre, nell'ottica di alleggerire il magazzino della riscossione, il Decreto dispone l'annullamento dei carichi di importo inferiore ai 5.000 euro (per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro nel 2019) e, sempre in questa prospettiva, delega al Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione dei criteri per procedere, nel prossimo futuro, ad una revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi.
Estensione del periodo di sospensione
In continuità con i rinvii già disposti dai precedenti interventi della legislazione di emergenza, il Decreto Sostegni, ai commi da 1 a 3 dell'art. 4, reca l'ennesima proroga dei termini di sospensione di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cd. decreto Cura Italia). Slitta, così, al 30 aprile 2021, la sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi esecutivi, relativi ad entrate tributarie e non tributarie. Pertanto, i pagamenti in scadenza (per l'appunto tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021) riferiti a cartelle, avvisi di accertamento emessi dall'agenzia delle entrate e avvisi di addebito dell'Inps, potranno essere effettuati (in un'unica soluzione) entro il 31 maggio 2021.
Fino alla stessa data, sono sospese, altresì:
Un ulteriore rinvio riguarda, poi, i termini di versamento correlati alle definizioni già individuate dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 , ovvero, rottamazione-ter, rottamazione delle risorse proprie UE e c.d. “saldo e stralcio”, per cui i pagamenti potranno essere effettuati entro il 31 luglio 2021, per le rate scadenti nel 2020, ed entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021. È ammesso, anche con riferimento a tali nuove scadenze, una soglia di tolleranza di 5 giorni (vd. art. 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018). Visto lo spostamento in avanti dei pagamenti e delle attività dell'Agente della riscossione, la norma dispone, altresì, uno slittamento, di due anni, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e dei relativi termini di prescrizione, anche al fine di consentire, così, all'Agente della riscossione, di pianificare una ripresa graduale dell'attività di notifica delle cartelle accumulate nel periodo di sospensione nonché dei carichi che verranno affidati in corso d'anno.
La norma, inoltre, fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati, medio tempore, dall'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° e il 23 marzo 2021, non coperto da alcuna sospensione delle attività di riscossione. Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro
Come accennato, il Decreto prevede, poi, l'annullamento dei debiti tributari di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 20201) inferiore ad euro 5.000. Il debito residuo dovrà essere calcolato computando capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, escludendo dal calcolo interessi di mora e aggio di riscossione. La misura, simile (seppur con alcune differenze) a quella già recata dall'art. 4 del D.L. n. 119/2018 (che, si ricorda, aveva disposto l'annullamento automatico dei carichi affidati all'Agente della riscossione di importo residuo fino a 1.000 euro), da un lato, è tesa a dare respiro ai contribuenti in difficoltà e, dall'altro, dovrebbe essere funzionale ad una prima “pulizia” del magazzino della riscossione. Nello specifico, la norma involge i singoli carichi affidati all'Agente della riscossione nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, avendo riguardo alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione e non anche alla data di notifica della cartella. Sono inclusi i carichi riconducibili ai piani di pagamento della rottamazione-ter e del saldo e stralcio di cui all'art. 3 D.L. n. 119/2018, all'art. 16-bis del D.L. n. 34/2019 e all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018. Sono, invece, esclusi dallo spettro operativo della disposizione i debiti relativi a:
La norma non prevede alcuna limitazione di carattere soggettivo, ammettendo l'annullamento dei carichi di persone fisiche e soggetti diversi, con il solo limite del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, che non deve risultare, nel 2019, superiore ad euro 30.000. L'individuazione di una soglia di reddito dovrebbe circoscrivere la platea dei soggetti che potranno beneficiare dello stralcio. Tuttavia, secondo le stime, l'83 per cento dei crediti sotto i 5.000 euro sarà falcidiato dalla misura.
Allo stato, restano ancora da definire le concrete modalità di attuazione della misura, per cui si dovrà attendere apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto Sostegni).
In conclusione
In estrema sintesi, il Decreto Sostegni interviene sulla riscossione su due versanti. Da un lato, incide, nuovamente, sugli obblighi di pagamento in termini di differimento della tempistica. Non viene individuato un principio di dilazione ulteriore delle somme sottoposte a sospensione ma ci si limita nuovamente a rinviare il pagamento delle stesse, che dovrà avvenire in un'unica soluzione; ciò, presupponendo, di fatto, la disponibilità, da parte dei contribuenti, di una corrispondente provvista finanziaria che, dati i tempi di crisi di liquidità, non è così scontata.
Su un altro fronte, il provvedimento reca un primo tentativo di alleggerire la mole dei crediti dell'Agente della riscossione, che, come ormai noto, è composta in buona percentuale di crediti difficilmente esigibili.
Di fatti, secondo i dati riportati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate (nell'audizione alla Camera del 22 aprile 2020), i debiti nel magazzino della riscossione ammonterebbero (al 2019) a complessivi 954,7 miliardi di euro. Tale importo, per il 40 per cento, sarebbe composto da crediti difficilmente esigibili, perché vantati, ad esempio, nei confronti di soggetti falliti, persone decedute e imprese cessate o di soggetti nullatenenti.
Tuttavia, lo stralcio delle partite di ruolo, sebbene funzionale a tale obiettivo, presta il fianco a diverse critiche, non solo in linea di principio - poiché, nella sostanza, si presenta alla stregua di un condono fiscale - ma anche sotto il profilo dei risvolti pratici. La misura, infatti, comporterà l'annullamento di circa 16 milioni di ruoli e, quindi, inciderà solo in minima parte sulla mole complessiva dei carichi.
Inoltre, la misura non avrà ad oggetto unicamente i crediti non recuperabili, ma travolgerà diverse partite di debito senza alcuna valutazione preliminare circa la solvibilità del debitore, includendo, così, anche crediti per cui sussisterebbe ancora un'aspettativa di riscossione. Ciò, con un considerevole impatto negativo sulla riscossione ordinaria, come anche riconosciuto nella relazione tecnica che accompagna il Decreto. Resta aperto, però, uno spiraglio, in coda alla norma, laddove è demandata la soluzione del problema al Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà trasmettere alle Camere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi e gettare, quindi, le basi per l'auspicata riforma del sistema riscossione. |