La tardività dell’opposizione agli atti esecutivi “non decisa” dal Giudice di merito deve essere delibata in sede di legittimità

Massimiliano Summa
29 Marzo 2021

La questione della tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., ove non decisa dal Giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di questione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi.

La questione della tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., ove non decisa dal Giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di questione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi.

Il caso.

La sentenza in commento trae origine dall'opposizione all'esecuzione a suo tempo promossa da una società avverso un atto di pignoramento notificatole dall'Agenzia delle Entrate con la quale era stata dedotta la mancata notificazione del predetto atto esecutivo, nonché la pendenza di un giudizio avanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale in relazione agli atti prodromici.

Il Tribunale adito ha dichiarato la nullità del pignoramento in conseguenza della mancata apposizione della firma sull'atto stesso e sulle cartelle (notificati dunque in formato .pdf anziché p7m).

La decisione della Corte di Cassazione.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e, da un lato, la correttezza delle firme apposte sugli atti esecutivi.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno disposto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 362, comma 3, c.p.c., perché l'azione non poteva proporsi.

Infatti, nell'originario ricorso proposto avanti al Giudice dell'esecuzione era stata dedotta la mancata ricezione delle notifiche relative alle cartelle di pagamento e al pignoramento.

Solo con l'atto successivamente notificato in sede di introduzione del giudizio di merito – e dunque oltre il termine di venti giorni dalla legale conoscenza dell'atto esecutivo – la società debitrice aveva contestato l'asserita mancata integrità degli atti notificati in formato .pdf. Secondo gli Ermellini tale domanda delinea una causa petendi ulteriore rispetto a quella proposta con l'originario ricorso e in quanto tale inammissibile. La questione della tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., ove non decisa dal Giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di questione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi. Fonte: Diritto e Giustizia

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