Ammortizzatori sociali nel Decreto Sostegni: prime indicazioni INPS

Simone Cagliano
29 Marzo 2021

Il DL 41/2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” (c.d. "Decreto Sostegni"), è intervenuto sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all'emergenza epidemiologica...

Il DL 41/2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” (c.d. "Decreto Sostegni"), è intervenuto sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all'emergenza epidemiologica.

In particolare, il legislatore (art. 8 DL 41/2021) ha aumentato il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, differenziando, tuttavia, a seconda delle diverse prestazioni, sia l'arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti, sia il numero delle settimane richiedibili.

A seguito di tali novità, l'INPS ha fornito le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO) e cassa integrazione in deroga (CIGD).

Di seguito si analizzano le principali novità.

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria.

L'art. 8, c. 1, DL 41/2021 prevede, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di CIGO con causale "emergenza COVID-19", da utilizzare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.

In proposito si rammenta che i datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.

Le suddette 13 settimane si aggiungono alle prime 12 previste dalla Legge di Bilancio 2021, che si collocano nel primo trimestre dell'anno in corso.

Conseguentemente, in caso di ricorso alla CIGO, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, secondo l'articolazione che segue:

  • 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
  • ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione guadagni in deroga.

L'art. 8, c. 2, DL 41/2021 prevede la possibilità di richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario (ASO) e di cassa in deroga (CIGD) da utilizzare tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Anche per i datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.

Si rammenta che i medesimi soggetti possono richiedere i trattamenti in commento per un periodo massimo di 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (art. 1, c. 300, L. 178/2020).

Di rilevanza, peraltro, è l'indicazione da parte dell'Istituto secondo cui, considerato che l'impianto normativo declinato dal DL 41/2021 non prevede l'imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della L. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di ulteriori trattamenti deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente.

Conseguentemente tali datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. In proposito, peraltro, deve essere evidenziato che il periodo di 12 settimane previsto dalla Legge di Bilancio 2021 deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Chi può richiedere i trattamenti?

All'interno del citato messaggio l'Istituto previdenziale ha precisato che la previsione normativa di cui al DL 41/2021, consente l'accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale a prescindere dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 marzo 2021. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza.

Quali sono i lavoratori destinatari delle misure previste dal Decreto Sostegni?

I trattamenti di integrazione salariale (art. 8, c. 1 e 2, DL 41/2021) trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021.

Termini di trasmissione delle domande dei trattamenti

L'art. 8, c. 3, DL 41/2021, ribadendo quanto già previsto dalla previgente normativa, dispone che le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In proposito, inoltre, il secondo periodo del medesimo comma prevede altresì che, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del DL 41/2021.

Di particolare rilevanza, sul tema, è l'interpretazione dell'Istituto, in quanto nel messaggio in commento è precisato che poiché tale previsione non concretizza una situazione di miglior favore per le aziende, il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021. Tale condivisibile valutazione, dunque, comporta che le relative istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

Quali sono le modalità di richiesta delle integrazioni salariali?

Da ultimo l'INPS ha chiarito che per quanto attiene alle richieste delle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21”.

Si evidenzia, inoltre, che per i trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dal menzionato decreto e relativi ad aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti nuove causali:

  • “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento”;
  • “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano”.

(Fonte: Mementopiù)

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