Un chiosco alimentare posizionato vicino a casa non viola la normativa sulle distanze

Attilio Ievolella
30 Marzo 2021

Respinte le istanze volte alla «demolizione o all'arretramento» del chiosco avanzate dal proprietario di un'abitazione al Comune. Decisiva la collocazione del chiosco sul marciapiede della piazza, cioè su un'area appartenente al demanio comunale: ciò esclude l'applicabilità della normativa sulle distanze minime tra edifici.

Inutili le lamentele in Comune del cittadino che non gradisce la vicinanza - a meno di dieci metri - dalla propria abitazione di un chiosco destinato alla vendita di cibi e bevande. Impossibile accogliere la sua richiesta di vederlo demolito. Decisiva, specificano i giudici, la constatazione che la struttura è collocata su un'area appartenente al demanio comunale: ciò significa che va esclusa l'applicabilità della disciplina normativa riguardante le distanze minime tra gli edifici (Cass. civ., sez. II, ord., 19 marzo 2021, n. 7857).

Scenario della vicenda è Ravenna. Lì un cittadino chiede al Comune «la demolizione o l'arretramento di un chiosco per la vendita di bevande ed alimenti» in quanto «nuova costruzione realizzata senza il rispetto dalla distanza inderogabile di dieci metri» fissata dal d.m. 1444/1968.

In sostanza, l'uomo protesta perché la struttura è stata realizzata a meno di dieci metri dalla sua abitazione.

Questo dato non è però sufficiente, secondo i giudici di merito. Difatti, prima in Tribunale e poi in Corte d'appello, viene respinta la richiesta di demolizione del chiosco. Ciò alla luce dell'inapplicabilità della normativa riguardante le distanze tra edifici.

A chiudere il contenzioso provvede la Cassazione, respingendo definitivamente la domanda presentata dall'uomo e liberando quindi il Comune da ogni onere.

Decisiva è proprio un'osservazione proposta dai legali dell'ente locale. In particolare, è stato sottolineato che «il chiosco è ubicato sul suolo pubblico comunale e, pertanto, rispetto ad esso non trova applicazione la previsione sulle distanze» che «ha efficacia di legge dello Stato», e poi è stato anche ricordato che «l'art. 879, comma 2, c.c. dispone che alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma debbono osservarsi le leggi ed i regolamenti che le riguardano».

A questo quadro va poi aggiunto il principio secondo cui «le norme sulle distanze legali disciplinano i rapporti tra fondi privati contigui e non trovano applicazione quando si tratti di opera costruita su area di proprietà demaniale».

Infine, la Cassazione ha anche stabilito, nel lontano 1964, che «l'art. 873 c.c., che regola la distanza da osservarsi tra costruzioni su fondi finitimi, non è applicabile alle costruzioni erette su suolo pubblico, in confine con i fondi dei proprietari frontisti, ai quali spetta soltanto l'uso normale delle piazze e delle strade, e l'eventuale limitazione di tale uso non lede un diritto soggettivo del frontista ma può ledere soltanto l'interesse occasionalmente protetto alla conservazione dei vantaggi derivanti da detto uso normale, come la visuale, l'accesso et cetera».

A fronte di tale quadro, poiché in questa vicenda è pacifico che «il chiosco è collocato sul marciapiede della piazza e cioè su area appartenente al demanio comunale», va affermata anche in questo caso «l'inapplicabilità della disciplina delle distanze» stabilita dall'art. 9 del d.m. 1444/1968, concludono i Giudici della Cassazione.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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