Indipendenza delle vicende debitorie dell'ente condominiale verso i suoi appaltatori e del condomino moroso verso il Condominio

Maurizio Tarantino
01 Aprile 2021

L'obbligo del singolo di pagare al Condominio le spese dovute e le vicende debitorie del Condominio verso i suoi appaltatori rimangono del tutto indipendenti. Appare dunque evidente la diversità dell'azione diretta alla riscossione dei contributi condominiali nei confronti dei partecipanti, rientrante nella legittimazione dell'amministratore, rispetto all'azione per il pagamento del corrispettivo contrattuale esercitata dal terzo creditore verso il singolo condomino sul presupposto della riferibilità diretta dei debiti condominiali ai singoli membri del gruppo.

Così la Corte di Cassazione, sez. II Civile, con l'ordinanza n. 7876/21; depositata il 19 marzo.

Il caso. La Corte territoriale rigettava il gravame presentato dal condomino Tizio contro il provvedimento che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo, su istanza del Condominio, a titolo di contributo pro quota in merito al secondo e terzo stato di avanzamento dei lavori condominiali. Secondo la Corte d'Appello, nella fattispecie, mancava l'eccepita ravvisabilità della litispendenza e continenza fra la causa di invalidità del provvedimento monitorio e quella di nullità del contratto di appalto; inoltre, la Corte d'appello aveva escluso il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore, trattandosi di azione per la riscossione di spese dovute da un condomino moroso per poter estinguere il corrispettivo dovuto all'appaltatrice.

Le contestazioni. Avverso il provvedimento in esame, il condomino proponeva ricorso in cassazione eccependo la mancata riunione del presente giudizio a quello intrapreso da lui davanti allo stesso Tribunale avente ad oggetto la nullità del contratto di appalto stipulato dal Condominio con la ditta Beta e la riconvenzionale proposta dall'appaltatrice per ottenere la condanna di Tizio al pagamento pro quota del corrispettivo dei lavori. Secondo il ricorrente, entrambi i giudizi avevano ad oggetto il "prezzo dell'appalto richiesto nello stesso tempo dal terzo e dal Condominio", e come l'altro processo, in particolare, riguardasse altresì la nullità dei titoli contrattuali posti a base della pretesa monitoria del Condominio. Inoltre, il ricorrente eccepiva che l'amministratore aveva azionato il diritto contrattuale rientrante nella titolarità sostanziale di terzi.

Gli obblighi dei condomini e le vicende debitorie del Condominio. In proposito, i giudici di legittimità hanno precisato che l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali da parte del singolo partecipante ha, per contro, causa immediata nella disciplina del Condominio, e cioè nelle norme di cui agli artt. 1118 e 1123 ss. c.c., che fondano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni. Di conseguenza, l'obbligo del singolo di pagare al Condominio le spese dovute e le vicende debitorie del Condominio verso i suoi appaltatori o fornitori rimangono del tutto indipendenti, tant'è che il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa in attesa dell'evolvere delle relazioni contrattuali tra Condominio e soggetti creditori di quest'ultimo, né può utilmente opporre all'amministratore che il pagamento sia stato da lui effettuato direttamente al terzo, in quanto ciò altererebbe la gestione complessiva del Condominio: sicché il singolo deve sempre e comunque pagare all'amministratore, salva l'insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso per gli avanzi di cassa residuati (Cass. sez. II, 29 gennaio 2013, n. 2049).

Diversità delle azioni e della natura del credito. Secondo la S.C., la domanda per il pagamento dei contributi condominiali proposta nel presente giudizio dal Condominio nei confronti del condomino era diversa per soggetti, petitum e causa petendi dalla causa avente ad oggetto il rapporto contrattuale d'appalto, e gli obblighi da questo derivanti, intercorrente tra il medesimo condomino e l'appaltatrice Beta. Difatti, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, 08/04/2008, n. 9148), il credito che il terzo creditore, in forza di contratto concluso dall'amministratore nell'ambito delle sue attribuzioni, può far valere anche direttamente nei confronti del singolo condomino, in proporzione della rispettiva quota millesimale, è cosa giuridicamente diversa (seppur economicamente coincidente) rispetto al credito per la riscossione dei contributi condominiali che può far valere l'amministratore di Condominio. Il primo credito ha, invero, natura di prestazione sinallagmatica e trova causa nel rapporto contrattuale col terzo approvato dall'assemblea e concluso dall'amministratore in rappresentanza di tutti i partecipanti al Condominio. Appare dunque evidente la diversità dell'azione diretta alla riscossione dei contributi condominiali nei confronti dei partecipanti, rientrante nella legittimazione dell'amministratore (artt. 1130 n. 3 c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c.), rispetto all'azione per il pagamento del corrispettivo contrattuale esercitata dal terzo creditore verso il singolo condomino sul presupposto della riferibilità diretta dei debiti condominiali ai singoli membri del gruppo. Ciò esclude ogni interferenza sul presente giudizio del distinto giudizio inerente al contratto d'appalto concluso con la ditta Beta, e smentisce ogni dubbio sulla legittimazione attiva, o, meglio, sulla titolarità sostanziale dell'amministratore in ordine al credito dedotto in sede monitoria.

In conclusione, per i motivi esposti, il ricorso è stato rigettato.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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