Il divieto di reformatio in peius si estende alla confisca per equivalente?
08 Aprile 2021
La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria, con la conseguenza che l'applicazione della stessa, ove non disposta dal Giudice di primo grado, da parte della Corte d'Appello pur in assenza dell'impugnazione del Pubblico Ministero si sostanzia nell'applicazione di un trattamento sanzionatorio non disposto in primo grado, in violazione del divieto di reformatio in peius che il terzo comma dell'art. 597 c.p.p. estende anche all'applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave.
Il caso. Il Tribunale di Napoli, dopo averne affermato la penale responsabilità per la fattispecie delittuosa di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 ed averlo invece assolto per l'imputazione ex art. 4 dello stesso decreto, condannava D.R.P. alla pena ritenuta di giustizia, ma dissequestrava le somme oggetto di misura cautelare reale durante la fase delle indagini preliminari, sul presupposto dell'avvenuta integrale estinzione del debito in sede di contenzioso tributario da parte dell'imputato. La Corte d'Appello partenopea, in parziale riforma della sentenza di prime cure, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, ma disponeva – ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000 – la confisca delle somme di cui era stato originariamente disposto il sequestro nella fase delle indagini preliminari, sino alla concorrenza della somma equivalente all'imposta Irpef evasa. Avverso la pronuncia de qua ricorreva per Cassazione l'imputato, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 12-bis predetto ed il vizio motivazionale, e chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla statuizione sulla confisca.
Il divieto di reformatio in peius e la confisca per equivalente. La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria, conseguentemente laddove non disposta dal Giudice di primo grado non può, in assenza della impugnazione da parte del pubblico ministero, essere disposta dalla Corte d'Appello, sostanziandosi un simile operare nella violazione dell'art. 597 c.p.p., ovvero nella applicazione di un trattamento sanzionatorio non disposto nel grado precedente, potendo nel caso de quo ovviarsi all'omissione del provvedimento di confisca solo in sede di esecuzione, ex art. 676 c.p.p. e nel contraddittorio tra le parti. Ciò in quanto, per giurisprudenza pacifica, il Giudice d'Appello, anche quando la misura di sicurezza sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa o non ritenuta dal primo Giudice, non può disporla, modificando in danno dell'imputato la sentenza solo da quest'ultimo impugnata, in quanto l'art. 597, comma 3 c.p.p. estende il divieto di reformatio in peius anche all'applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave. Donde, non è ammissibile una statuizione di confisca in appello in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero.
L'estinzione del debito tributario e gli effetti sulla confisca. La confisca penale ha una sua precisa ed autonoma configurazione, ed è indissolubilmente connessa al profitto del reato tributario e solo indirettamente alla pretesa fiscale, per il cui soddisfacimento è predisposta la leva penale, essendo indifferente che l'obbligazione tributaria sia estinta, ovviamente per cause diverse dall'esatto adempimento – ossia per cause diverse dal versamento dell'imposta evasa – perché solo quest'ultima circostanza impedisce la duplicazione coattiva del prelievo, sul presupposto che quest'ultimo, in presenza di un esatto pagamento del tributo, sarebbe privo di causa realmente giustificativa. Diversamente, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa. Non rileva, pertanto, il carattere prevalentemente afflittivo e sanzionatorio della confisca per equivalente, che ne consente l'applicazione anche in caso di prescrizione del reato, bensì la sua ulteriore finalità ripristinatoria e la funzione di garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria, con la conseguenza che se non vi è pretesa tributaria, nemmeno vi può essere confisca ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000.
Fonte:
dirittoegiustizia.it
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